Finanziamento fruttifero tra società: sugli interessi si applica la ritenuta del 26%?
Una Srl concede un finanziamento a un’altra Srl italiana. Quando vengono pagati gli interessi, la società finanziata deve applicare la ritenuta del 26%? La risposta è no, ma per comprenderne il motivo occorre distinguere tra redditi di capitale, redditi d’impresa e differenti disposizioni dell’articolo 26 del DPR 600/1973.
Il dubbio: perché la banca trattiene il 26% e una Srl no?
Immaginiamo una situazione piuttosto frequente, soprattutto nei gruppi societari e nelle holding di famiglia. Una società dispone di liquidità temporaneamente inutilizzata e decide di concedere un finanziamento fruttifero a un’altra società del gruppo.
Il finanziamento è regolarmente formalizzato, prevede un tasso d’interesse e stabilisce le modalità di rimborso.
Quando arriva il momento di pagare gli interessi, però, sorge una domanda: bisogna applicare la ritenuta del 26%?
Il dubbio nasce da un’esperienza comune. Quando una banca accredita interessi sul conto corrente di una Srl, trattiene normalmente il 26%. Sembrerebbe quindi logico applicare lo stesso trattamento anche agli interessi corrisposti da una società a un’altra.
Ma due operazioni che producono lo stesso risultato economico non necessariamente ricevono lo stesso trattamento fiscale.
Nel caso di un ordinario finanziamento fruttifero tra due Srl fiscalmente residenti in Italia, gli interessi sono corrisposti senza applicazione della ritenuta.
La ragione non è un’esenzione generale riconosciuta alle società, ma il coordinamento tra le disposizioni sulle ritenute e quelle che disciplinano la qualificazione fiscale degli interessi.
Cosa prevede l’articolo 26 del DPR 600/1973?
L’errore più frequente consiste nel considerare la ritenuta del 26% come una regola generale applicabile a qualsiasi interesse.
L’articolo 26 del DPR 600/1973 disciplina, invece, fattispecie differenti.
Il comma 1 riguarda gli interessi e gli altri proventi derivanti da determinate categorie di titoli e strumenti finanziari, ferma restando l’applicazione dei regimi speciali previsti dalla normativa.
Il comma 2 disciplina gli interessi corrisposti sui conti correnti e sui depositi bancari e postali. È proprio questa disposizione a giustificare la ritenuta applicata dalla banca sugli interessi accreditati a una società.
Il comma 3 riguarda specifiche fattispecie di interessi e proventi di fonte estera, mentre il comma 3-bis disciplina particolari operazioni finanziarie, come i pronti contro termine e i riporti.
Nessuna di queste disposizioni riguarda direttamente un ordinario contratto di finanziamento tra due società commerciali residenti.
Occorre quindi esaminare il comma 5, che contiene la disciplina residuale relativa a determinati redditi di capitale.
Il comma 5: perché non si applica agli interessi tra due Srl?
Il comma 5 dell’articolo 26 prevede una ritenuta su redditi di capitale non ricompresi nelle precedenti disposizioni.
La questione decisiva è stabilire se gli interessi percepiti da una Srl italiana in forza di un finanziamento costituiscano, fiscalmente, redditi di capitale.
Per rispondere bisogna considerare due disposizioni del TUIR.
L’articolo 48 stabilisce che gli interessi e gli altri proventi conseguiti dalle società commerciali residenti, quando non sono soggetti a un prelievo definitivo alla fonte, non vengono trattati come autonomi redditi di capitale, ma concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L’articolo 81 stabilisce, inoltre, che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali residenti, indipendentemente dalla fonte da cui proviene, è considerato reddito d’impresa.
Ne consegue che gli interessi percepiti da una Srl in relazione a un ordinario finanziamento costituiscono componenti positivi del reddito d’impresa.
La ritenuta residuale del comma 5 non si estende automaticamente a questi proventi quando sono percepiti da una società commerciale residente.
È questo il passaggio fondamentale per risolvere correttamente il problema.
La conferma della Corte di Cassazione
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5392 del 3 marzo 2017.
La pronuncia riguarda il trattamento degli interessi derivanti da mutui e finanziamenti percepiti da società ed enti commerciali residenti.
La Corte ha chiarito che tali interessi concorrono alla formazione del reddito d’impresa e che la disciplina residuale dell’articolo 26, comma 5, non ne impone l’assoggettamento a ritenuta quando sono corrisposti da soggetti residenti.
La disposizione contempla, invece, una specifica estensione ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività d’impresa da soggetti non residenti.
Si tratta di una distinzione importante: non è sufficiente qualificare un provento come reddito d’impresa per escludere qualsiasi ritenuta. Occorre verificare se una norma specifica ne preveda comunque l’applicazione.
Ed è proprio ciò che accade con gli interessi bancari.
Interessi bancari e interessi sui finanziamenti: due trattamenti diversi
Consideriamo due situazioni.
Nel primo caso, Alfa Srl possiede un conto corrente bancario sul quale maturano 10.000 euro di interessi.
La banca applica una ritenuta del 26%, pari a 2.600 euro, e accredita 7.400 euro.
Per Alfa Srl gli interessi costituiscono comunque una componente del reddito d’impresa. La ritenuta, tuttavia, deve essere applicata perché espressamente prevista dall’articolo 26, comma 2, del DPR 600/1973.
Per una società commerciale residente, tale ritenuta opera ordinariamente a titolo d’acconto.
Nel secondo caso, Alfa Srl concede un finanziamento fruttifero a Beta Srl, maturando interessi per 10.000 euro.
Beta Srl corrisponde l’intero importo di 10.000 euro, senza effettuare alcuna ritenuta.
La differenza non dipende dalla natura economica degli interessi, ma dalla diversa disciplina fiscale delle operazioni.
Il principio operativo è semplice: la ritenuta deve essere applicata quando una specifica disposizione normativa la prevede, non per il solo fatto che vengono corrisposti interessi.
Esempio pratico: finanziamento di 500.000 euro tra due società
Alfa Srl, società finanziatrice, concede a Beta Srl un finanziamento fruttifero di 500.000 euro, al tasso annuo del 4%.
Gli interessi maturati nell’anno ammontano a 20.000 euro.
Al momento del pagamento, Beta Srl non applica la ritenuta del 26% e corrisponde ad Alfa Srl l’intero importo.
| Operazione | Importo |
|---|---|
| Capitale finanziato | € 500.000 |
| Tasso annuo | 4% |
| Interessi maturati | € 20.000 |
| Ritenuta del 26% | Non applicabile |
| Interessi corrisposti ad Alfa Srl | € 20.000 |
Alfa Srl rileva gli interessi attivi secondo le ordinarie regole contabili e fiscali.
Beta Srl rileva invece gli interessi passivi, la cui deducibilità deve essere verificata secondo le disposizioni applicabili al reddito d’impresa, compreso, quando rilevante, l’articolo 96 del TUIR.
L’assenza della ritenuta non significa quindi che gli interessi siano esenti da tassazione.
Significa semplicemente che la tassazione avviene nell’ambito del reddito d’impresa della società finanziatrice, senza un prelievo alla fonte da parte della società debitrice.
Attenzione ai finanziamenti infragruppo e alle holding
Il caso assume particolare rilevanza nei gruppi societari.
Una holding può concedere finanziamenti alle proprie partecipate per sostenere investimenti, esigenze di liquidità o operazioni di riorganizzazione.
Anche in queste situazioni, quando il finanziamento è ordinario e intercorre tra società commerciali fiscalmente residenti in Italia, gli interessi vengono corrisposti senza ritenuta.
È però opportuno verificare ulteriori aspetti, che rimangono distinti dalla disciplina del prelievo alla fonte.
In particolare, il finanziamento deve essere adeguatamente documentato, il tasso d’interesse deve essere giustificabile e le condizioni contrattuali devono risultare coerenti con la natura dell’operazione.
Per la società finanziata occorre inoltre verificare la deducibilità degli interessi passivi.
L’assenza della ritenuta non elimina la necessità di una corretta gestione fiscale e societaria del finanziamento.
Quando la ritenuta può essere dovuta?
La conclusione esaminata non può essere estesa indiscriminatamente a qualsiasi finanziamento.
Il trattamento fiscale può cambiare quando il soggetto finanziatore è una persona fisica, quando una delle società è fiscalmente non residente oppure quando gli interessi derivano da obbligazioni, titoli o altri strumenti finanziari soggetti a discipline specifiche.
Per questo motivo è essenziale verificare sia la natura giuridica dell’operazione sia la qualificazione fiscale del soggetto che percepisce gli interessi.
Check-list operativa per il professionista
Prima di procedere al pagamento degli interessi relativi a un finanziamento societario, è opportuno effettuare cinque verifiche:
- Residenza fiscale: accertare che entrambe le società siano fiscalmente residenti in Italia.
- Natura del finanziamento: verificare che si tratti di un ordinario contratto di mutuo o finanziamento e non di uno strumento finanziario soggetto a regole particolari.
- Disciplina delle ritenute: verificare l’eventuale presenza di disposizioni specifiche che impongano un prelievo alla fonte.
- Documentazione contrattuale: controllare importo, durata, tasso d’interesse e modalità di pagamento.
- Trattamento fiscale: verificare la corretta contabilizzazione degli interessi attivi e la deducibilità degli interessi passivi.
Una verifica preventiva permette di evitare sia l’applicazione di ritenute non dovute sia errori nella gestione fiscale del finanziamento.
Conclusioni: gli interessi si pagano al lordo
Nel finanziamento fruttifero ordinario tra due Srl italiane, la società finanziata non deve applicare la ritenuta del 26% sugli interessi corrisposti.
La società finanziatrice assoggetta gli interessi a tassazione nell’ambito del proprio reddito d’impresa.
La diversa disciplina degli interessi bancari non contraddice questo principio, perché in quel caso la ritenuta è espressamente prevista dall’articolo 26, comma 2, del DPR 600/1973.
In definitiva, la domanda corretta non è se gli interessi siano soggetti a tassazione, ma se esista una norma che imponga al debitore di effettuare una ritenuta.
Nel finanziamento ordinario tra due Srl residenti, tale obbligo non sussiste.
E la differenza è tutt’altro che teorica: su 20.000 euro di interessi, significa effettuare correttamente un bonifico di 20.000 euro, anziché di 14.800.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600.
- Articoli 44, 48, 81 e 96, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
- Articolo 3, DL 24 aprile 2014, n. 66.
- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 3 marzo 2017, n. 5392.

