Esterometro 2022: le novità
Dal 2022 viene abolito l’esterometro per come lo conosciamo adesso.
La comunicazione all’Agenzia Entrate dei dati relativi agli acquisti e alle vendite da e verso soggetti esteri (UE-EXTRA UE) dovrà avvenire esclusivamente tramite canale SDI, operazione per operazione.
PROCEDIMENTO OPERATIVO:
FATTURE DI VENDITA: Va seguito lo stesso processo di emissione previsto per le fatture di vendita ITA.
Per poter comunicare le vendite sarà necessario creare un file XML e provvedere all’invio a SDI.
Il codice destinatario da indicare è XXXXXXX
Per le fatture di vendita in valuta la fattura va emessa ed inviata a SDI in Euro con possibilità di invio della copia di cortesia al cliente estero di fattura espressa in valuta.
Termini di invio: 12 giorni dall’emissione fattura
FATTURE DI ACQUISTO: Per poter comunicare gli acquisti sarà necessario creare un file XML ad integrazione delle registrazioni degli acquisti e provvedere all’invio a SDI.
Termini di invio a SDI: entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione.
Tabella riepilogativa
In caso di mancata ricezione della fattura di acquisto da parte di fornitore UE entro 2 mesi dal momento di effettuazione dell’operazione deve essere emessa un’autofattura TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione della fattura);
In caso di acquisto di beni da soggetto EXTRA-UE con Partita IVA ITA (ad esempio acquisti su Amazon) va emessa autofattura (Tipo fattura TD19) al momento di effettuazione dell’operazione e cioè al momento di consegna o spedizione o se antecedente nel momento in cui è stato pagato il corrispettivo.
ESONERI: Fatture emesse e ricevute in formato elettronico XML e tramite SDI e acquisti per i quali è stata emessa Bolletta Doganale.
SANZIONI:
- – Fattura inviata tardivamente o omessa € 2,00 cad. con limite massimo mensile di € 400,00. Sanzione ridotta a metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dal termine previsto;
- – Tardiva emissione autofattura € 500,00 cad.
ACQUISTI/VENDITE DA O VERSO SAN MARINO:
Obbligo a partire dal 01/07/22.
FATTURE DI VENDITA: Codice IVA da utilizzare N3.3 (operazioni non imponibili cessioni verso San Marino)
Il codice destinatario da indicare è 2R4GTO8
Stessa procedura di emissione e termini di emissione delle fatture ITA
FATTURA DI ACQUISTO ELETTRONICA: (emessa per obbligo da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino che hanno dichiarato nell’anno precedente ricavi pari o superiori a € 100.000): Nessun adempimento
FATTURE DI ACQUISTO CARTACEA: (emessa da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino che hanno dichiarato nell’anno precedente ricavi inferiori a € 100.000):
- – Fattura emessa senza IVA: Creazione file XML Tipo fattura TD19 con indicazione nel campo data della data di effettuazione dell’operazione;
- – Fattura emessa con applicazione dell’IVA: Dubbio su come vada comunicata poiché in teoria sarebbe come nella casistica precedente, ma in realtà la fattura non va integrata poiché già assoggettata a IVA.
SPESE DIPENDENTI ALL’ESTERO PAGATE CON CARTE DI CREDITO AZIENDALI
Gli acquisti, a titolo esemplificativo, di carburante, alberghi e ristoranti, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto, trasporti di persone eseguiti interamente all’estero, biglietti per l’accesso a manifestazioni, con documenti intestati alla ditta devono essere comunicati con tipo documenti TD17 (integrazione/autofattura per acquisti di servizi dall’estero) -TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari)-TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 dpr 633/72) in base alla tipologia di spesa.
Se i documenti non sono intestati alla società ma sono intestati al dipendente e addebitati analiticamente tramite Nota Spese, le spese sono da considerarsi integrazione delle spese per il personale e non devono essere comunicate in quanto servizi non acquistati dall’azienda anche pagati con contanti o carta di credito societaria.
SERVIZI IN DEROGA ART. 7 QUATER e 7 QUINQUES DPR 633/72 (Fattura alberghi, accessi fiera, noleggio auto a breve termine)
Gli acquisti di servizi di cui agli art. 7 Quater e 7 quinques del DPR 63/72 non sono rilevanti ai fini IVA in Italia.
Devono essere registrati solo sul registro IVA acquisti FUORI CAMPO IVA senza integrazioni o in alternativa solo in contabilità generale.
Deve essere fatta comunicazione con tipo documento TD17 e natura operazione N2.1.