Bonus Locazioni: le varie modifiche ed ampliamenti nel corso del tempo
Il Bonus Locazioni ha subito nel tempo varie modifiche.
Nell’ambito del DL 34/2020 – Decreto Rilancio era stato riconosciuto alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito di imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, nella misura del 60% del canone mensile 7 leasing (30% in caso di contratto di servizi o affitto d’azienda).
Il Decreto Agosto dl 104/2020, per le strutture turistico ricettive, aveva incrementato il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda al 50%.
L’agevolazione, prevista inizialmente per i mesi di marzo, aprile e maggio (aprile – giugno per le imprese turistico ricettive) è stata poi oggetto di ripetute modifiche ed estensioni.
Con l’art. 77 del DL 104/2020 l’agevolazione è stata estesa al mese di giugno. Limitatamente alle imprese turistico ricettive la spettanza è stata estesa fino al 31 dicembre 2021, con estensione anche alle agenzie viaggi e ai tour operator.
Successivamente, l’agevolazione è stata estesa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre limitatamente ai soggetti esercenti specifiche attività, ad opera dell’art. 8, dl 137/2020 – Decreto Ristori, nonché per specifici soggetti delle costituite “zone rosse” con il DL 149/2020 – Decreto Ristori Bis.
Da ultimo, il DL 73/2021 – Decreto Sostegni Bis ha esteso la spettanza del credito d’imposta ad un ulteriore periodo, differenziato a seconda che il beneficiario sia un’impresa turistico ricettiva, agenzia di viaggi o tour operator ovvero un’impresa o lavoratore autonomo.
In fase di conversione del Decreto Sostegni – Bis sono state apportate modifiche all’agevolazione del Bonus Locazioni.
In particolare:
- – Il beneficio è stato confermato fino al 31 luglio per le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator;
- – Per il periodo gennaio – maggio 2021 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro;
- – Esteso alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 15 milioni, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Nel dettaglio:
IMPRESE TURISTICO RICETTIVE, AGENZIE VIAGGI, TOUR OPERATOR
Con la modifica dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 28 del DL 73/2021 è stato disposto il differimento dal 30 aprile al 31 luglio della spettanza del credito di imposta (60% del canone ovvero 30% per servizi complessi e affitti d’azienda, aumentato al 50% per le aziende del turismo). Per tali aziende il bonus è riconosciuto:
- – A prescindere dai ricavi dell’anno 2019
- – A condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato nel mese di riferimento del 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI
Il bonus è stato esteso ai canoni pagati con riferimento a ciascuno dei mesi del periodo gennaio – maggio 2021 a favore dei seguenti soggetti:
- – Esercenti attività di lavoro autonomo e impresa con ricavi non superiori a 15 milioni nel secondo periodo di imposta precedente (2019 per i soggetti con esercizio solare);
- – Enti non commerciali.
Il credito spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo aprile 2020 – marzo 2021 sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello del periodo aprile 2019 – marzo 2020.
Rispetto al bonus precedente, la normativa non richiede la verifica della riduzione del fatturato del singolo mese di riferimento.
IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
In sede di conversione, il bonus in esame è ora riconosciuto anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio:
- – Con ricavi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo esercizio precedente (in generale nel 2019);
- – A condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo aprile 2020 – marzo 2021 sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello del periodo aprile 2019 – marzo 2020.
Per tali soggetti il credito di imposta è pari a:
- – 40% del canone mensile di locazione / leasing;
- – 20% del canone di affitto d’azienda.