Nuova IVA per i beni e i servizi COVID-19. Esenti i vaccini
La legge di bilancio Legge 178/2020 ha introdotto un regime di esenzione IVA fino a fine 2022, per le seguenti fattispecie:
- Cessione di strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse;
- La cessione di vaccini COVID-19, autorizzati dalle autorità europee competenti, e le prestazioni strettamente connesse.
Tali operazioni sono operazioni “ad aliquota zero”, quindi danno comunque diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, non generando pro-rata di indetraibilità.
Si ricorda inoltre che dal 1 gennaio 2021 i beni destinati al contrasto e al contenimento dell’emergenza sanitaria (ventilatori polmonari, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, termometri, detergenti e disinfettanti per le mani, soluzioni idroalcoliche), individuati dall’art. 124 del DL 34/2020, non possono più godere di tale agevolazione, essendo ora soggetti all’aliquota IVA del 5%, come previsto dal n. 1-ter 1 della Tabella A, parte II-bis, del DPR 633/72.
La cessione di strumentazione per la diagnostica, ricompresa sia nelle nuove fattispecie introdotte dalla legge di bilancio, che nelle strumentazioni di cui al DL 34/2020, rimangono soggette ad aliquota zero.
Per le operazioni a cavallo d’anno, l’aliquota applicabile è determinata facendo riferimento al momento di effettuazione dell’operazione (ex art. 6 del DPR 633/72).
Si evidenzia inoltre che tali operazioni ad aliquota zero, vanno evidenziate con natura operazione N4, e richiedono l’assolvimento dell’imposta di bollo di 2 euro, per le fatture di ammontare superiore a 77,47 euro.