Invio dei dati al sistema tessera sanitaria tramite registratore telematico
A seguito delle modifiche apportate dal comma 2, art. 140, Decreto Rilancio, al comma 6 – quater, articolo 2, D.Lgs. n. 127/2015, dal 1° gennaio 2021 (e non più dal 1° luglio 2020), gli esercenti del settore sanitario (ad esempio, le farmacie) adempiono all’obbligo di invio telematico esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3 “Registratore Telematico”.
Il Decreto Rilancio ha quindi prorogato al 1° gennaio 2021 anche il termine di adeguamento dei R.T. per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
TRACCIATO UTILIZZABILE
Il Provvedimento del 30 giugno 2020 ha adeguato il termine di entrata in vigore dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori Telematici.
ATTENZIONE Dal 1° gennaio 2021 i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente nel rispetto dell’Allegato “Tipi Dati Corrispettivi” (versione 7.0 – giugno 2020).
Novità contenute nel nuovo tracciato
Di seguito analizziamo i nuovi campi contenuti nella versione 7.0 del tracciato:
- il principale elemento da prendere in considerazione è il campo 4.1.6 <Importo Parziale> che dovrà riportare l’ammontare imponibile totale da assoggettare ad IVA, al lordo dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati, ed al netto dei seguenti valori:
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- resi (campo 4.1.7);
- annulli (campo 4.1.8);
- corrispettivi non riscossi in caso di cessione di beni in sospeso non consegnati (campo 4.1.9): non si è verificata l’esigibilità dell’operazione dato che i beni non sono stati consegnati;
- corrispettivi non riscossi in caso di prestazione di servizi (campo 4.1.10): non si è verificata l’esigibilità dell’operazione dato che i servizi non sono stati incassati (ad esempio, ticket restaurant);
- corrispettivi non riscossi per i quali al documento commerciale è collegata una fattura (campo 4.1.11);
- corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo RT (campo 4.1.12);
- corrispettivi non riscossi in caso di “Distinta Contabile Riepilogativa SSN”, da indicare solo per RT configurati per il sistema tessera sanitaria (campo 4.1.13).
In caso di Ventilazione questo importo (campo 4.1.6) è al lordo dell’IVA.
I valori compresi nei campi da 4.1.7 a 4.1.13, non sono compresi nell’elemento 4.1.6 in quanto non generano debito IVA nel periodo di riferimento (mese o trimestre). Essi concorreranno alla liquidazione IVA:
- nel momento dell’emissione della relativa fattura (campi 4.1.11 e 4.1.12);
- nel momento della consegna del bene al cliente (campo 4.1.9) o del pagamento del servizio (campo 4.1.10), cui però usualmente si accompagna emissione della fattura o di ulteriore corrispettivo;
- nel momento del pagamento della fattura emessa dalla farmacia alla ASL (campo 4.1.13).
Il campo 4.1.14 <Non Riscosso Omaggio> contiene l’ammontare (al netto dell’IVA) dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da assoggettare ad IVA insieme all’imponibile 4.1.6 <Importo parziale>.
ATTENZIONE Il nuovo campo <Importo Parziale> potrà essere utilizzato per la registrazione contabile massiva dei corrispettivi giornalieri, previo download, dall’area Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate, dei file Xml contenente i dati dei corrispettivi trasmessi dal Registratore Telematico. |
- il campo 4.1.9 <Beni In Sospeso> dovrà riportare il totale dei corrispettivi non riscossi (al netto dell’IVA) contenuti nei documenti commerciali emessi a fronte di cessioni per le quali il bene non è stato consegnato al cliente. In caso di ventilazione questo importo è al lordo dell’IVA;
- il campo 4.1.10 <Non Riscosso Servizi> dovrà riportare il totale dei corrispettivi non riscossi (al netto dell’IVA) contenuti nei documenti commerciali emessi a fronte di prestazioni di servizi. In caso di ventilazione questo importo è al lordo dell’IVA;
ATTENZIONE Qualora l’esercente svolga sia attività di cessione di beni che di prestazione di servizi, il Registratore Telematico dovrà consentire di distinguere tra cessione di beni e prestazione di servizi; |
- il campo 4.1.11 <Non Riscosso Fatture>, dovrà riportare il totale dei corrispettivi non riscossi (al netto dell’IVA) contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture. In caso di ventilazione questo importo è al lordo dell’IVA;
- il campo 4.1.12 <Totale Da Fatture RT>, dovrà riportare il totale dei corrispettivi contenuti nelle fatture emesse da RT (al netto dell’IVA);
- il campo 4.1.13 <Non Riscosso DCR a SSN>, dovrà riportare il totale dei corrispettivi non riscossi (al netto dell’IVA) contenuti nella Distinta Contabile Riepilogativa da trasmettere al SSN. In caso di ventilazione questo importo è al lordo dell’IVA;
- il campo 4.1.14 <Non Riscosso Omaggio>, dovrà riportare il valore complessivo dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell’ammontare imponibile totale da assoggettare ad IVA rappresentato dal campo <Importo Parziale>. In caso di ventilazione questo importo è al lordo dell’IVA;
- il campo 4.1.15 <Codice Attività>, dovrà riportare i codici ATECO di classificazione delle attività economiche, a cui il campo <Importo Parziale> si riferisce;
- l campo 4.2.1 <Numero Doc Commerciali>, dovrà riportare il numero complessivo dei documenti commerciali emessi dall’RT;
- il campo 4.2.2 <Pagato Contanti>, dovrà riportare l’importo totale pagato in contanti;
- il campo 4.2.3 <Pagato Elettronico>, dovrà riportare l’importo totale pagato in modalità elettronica;
- il campo 4.2.4 <Sconto A pagare>, dovrà riportare l’importo dello sconto applicato in fase di pagamento, dove quindi l’esercente decide di imputare il corrispettivo totale ma di far pagare al cliente una somma inferiore, e l’importo del suddetto sconto dovrà essere riportato sul documento commerciale consegnato al cliente. Questo importo non ha riflessi sui campi 4.1.1 <IVA> e 4.1.6 <Importo Parziale>;
- il blocco 4.2.5 <Ticket> deve essere valorizzato se si devono riportare informazioni relative al pagamento mediante ticket restaurant: nel campo 4.2.5.1 <Pagato Ticket> si dovrà riportare l’ammontare totale dei corrispettivi relativi a pagamenti con ticket restaurant;
- nel campo 4.2.5.2 <Numero Ticket> si dovrà riportare il numero complessivo di ticket restaurant ricevuti dai clienti con riguardo agli importi di cui al precedente campo.
Corrispettivi non riscossi
Il tracciato utilizzato finora per la trasmissione dei corrispettivi tramite RT prevede che l’ammontare giornaliero di riepilogo (file Xml) comprenda anche le operazioni con corrispettivo non riscosso nonché resi, annulli, ecc..
Questa modalità di rilevazione ha creato parecchie criticità, più volte evidenziate anche dalla prassi amministrativa.
In caso di buoni pasto o ticket restaurant (tipica ipotesi di corrispettivi non riscossi), l’esercente deve memorizzare (e trasmettere entro 12 giorni) il corrispettivo nel momento in cui riceve il buono pasto dal cliente mentre il momento impositivo si verifica soltanto con il pagamento del corrispettivo (da parte della società che ha emesso il buono) oppure con l’emissione anticipata della fattura da parte dell’esercente.
La maggior problematica sta nel fatto che, utilizzando il vecchio tacciato, il totale giornaliero comprende anche il corrispettivo non riscosso e non essendo ammessa la possibilità di distinguere tale ammontare si realizza una duplicazione dei dati trasmessi (prima come corrispettivo, poi come fattura).
Con il nuovo tracciato (facoltativo fino al 31 dicembre 2020 e obbligatorio dal 1° gennaio 2021) tale criticità viene superata in quanto i corrispettivi dei servizi resi tramite buono sono dettagliati tra i corrispettivi non riscossi. Infatti, il nuovo tracciato consente di distinguere:
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- l’ammontare totale dei corrispettivi relativi a pagamenti con ticket restaurant;
- il numero complessivo di ticket restaurant ricevuti dai clienti con riguardo agli importi di cui a punto 1.
Con riferimento all’avvio della LOTTERIA DEGLI SCONTRINI dal 1° gennaio 2020 si segnala che con Provvedimento 11 novembre 2020 di modifica al Provvedimento 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che possono partecipare alla lotteria anche gli scontrini oggetto di trasmissione al sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, purché il cliente chieda all’esercente l’acquisizione del codice lotteria, in alternativa al codice fiscale (la partecipazione alla lotteria, è quindi alternativa alla detrazione della spesa dalla propria dichiarazione dei redditi).