Credito di imposta acquisto DPI e sanificazione: le ultime novità
L’art. 125, DL n. 34/2020, (Decreto Rilancio) ha introdotto a favore di imprese, lavoratori autonomi
ed enti non commerciali un credito di imposta per acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuali) e altri dispositivi, pari nominalmente al 60% delle spese sostenute.
L’agenzia delle Entrate è intervenuta a più riprese (C.M. 20/E – 25/E del 2020), fornendo alcuni chiarimenti in termini soggettivi, oggettivi e di modalità di utilizzo del credito.
Da ultimo, con Provvedimento del 11/09/2020 ha definito l’ammontare massimo del credito di imposta fruibile, determinato considerando le risorse destinate al credito di imposta rapportate al totale delle domande presentate dagli aventi diritto, attestandolo a una percentuale del 15,6423%. Infine, con RM 52/E ha istituito l’apposito codice tributo 6917, utilizzabile in F24.
Tale credito è stato modificato in sede di conversione del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto), al fine di rafforzare tale misura, aumentando le risorse disponibili di 403 milioni di euro. L’incremento della dotazione finanziaria ha comportato un aumento della percentuale fruibile, che dal 15,6423% è ora passata al 47, 1617%.
Per il recepimento operativo di tale incremento, si è ora in attesa di un apposito nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In questo panorama, con risposta ad interpello n. 510 del 02/11/2020, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che le spese sostenute per i test sierologici effettuati al personale dipendente non possono essere oggetto dell’agevolazione in esame, in quanto “non riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti”.