Credito d’Imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Lo scorso 10 luglio è stata pubblicata la circolare ministeriale n. 20/E del 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ho fornito chiarimenti in ordine al credito d’imposta spettante in relazione ai costi sostenuti per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, previsto dall’art. 125 del Decreto Rilancio.
Questo credito di imposta sostituisce ed integra il credito di imposta già previsto dall’art. 64 del dl 17 marzo 2020 n. 18.
AMBITO SOGGETTIVO
Il credito di imposta spetta a tutti gli esercenti attività di impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali, stabili organizzazioni), arti e professioni, enti non commerciali. La circolare ha chiarito che spetta anche ai contribuenti in regime forfettario, di vantaggio, nonché a imprenditori e imprese agricole di ogni tipologia.
AMBITO OGGETTIVO
Sono agevolate le seguenti spese:
- – Spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale, o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- – Spese sostenute per l’acquisto di:
- o Dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea (quindi marchiati CE);
- o Prodotti detergenti e disinfettanti;
- o Altri dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti (termoscanner, termometri, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea (quindi marchiati CE);
- o Dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Con riferimento alle spese di sanificazione, se sostenute con ausilio di servizi esterni, le stesse devono essere certificate con certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei protocolli di regolamentazione vigenti.
In alternativa, qualora vi siano specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, il costo agevolato riguarda sia l’acquisto del materiale sanificante, sia il costo orario degli operatori occupati nelle attività di sanificazione.
Per alcune attività le spese di sanificazione possono essere già previste a prescindere dall’emergenza COVID-19. Anche in questo caso le spese di sanificazione sostenute rimangono agevolabili.
MODALITA’ DI CALCOLO E TERMINI DI UTILIZZO
L’ammontare a cui parametrare il credito di imposta, pari al 60% delle spese sostenute, è rappresentato dalle spese sostenute nell’anno solare 2020. Il limite massimo del credito di imposta ammonta a 60.000 euro per ogni contribuente. Ne deriva che il limite massimo delle spese agevolabili è pari a 100.000 euro.
Per le imprese in contabilità semplificata e i professionisti, le spese si intendono sostenute con criterio di cassa; per le imprese in contabilità ordinaria si fa invece riferimento al criterio della competenza economica del costo sostenuto.
UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito di imposta spettante può essere utilizzato:
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- – In compensazione nel mod. F24, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- – Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese;
- – Oppure in alternativa, può essere ceduto entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti.
Il credito spettante e i relativi utilizzi dovranno essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020.
Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, neanche ai fini IRAP.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Al credito di imposta si accede comunicando all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che si prevede di sostenere successivamente fino al 31 dicembre 2020. La comunicazione va inviata a partire dal 20 luglio e fino al 7 settembre, esclusivamente con modalità telematica.
Entro l’11 settembre, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’Agenzia delle Entrate comunicherà la percentuale di fruibilità del credito medesimo.