Novità per le imprese dal Decreto Liquidità del 09/04/20
Sulla G.U 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 1232020 contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, c.d. “Decreto Liquidità”, in vigore dal 9.4.2020.
Al di la delle misure a sostegno diretto della liquidità delle imprese, oggetto di apposito approfondimento, qui di seguito le principali altri novità in termini civilistici previste a favore delle imprese.
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
È previsto che dal 9.4 al 31.12.2020 non siano applicabili le disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale (art. 2446, 2447 ,2482 bis, 2482 ter, 2484, 2545 duodecies, del codice civile).
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
È previsto che nella redazione del bilancio in corso 2019, sia possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell’attività ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c., se tale prospettiva sussisteva nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23.2.2020.
Il criterio di valutazione va illustrato nella Nota informativa anche tramite il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Resta ferma la previsione introdotta dal c.d. “Decreto Cura Italia” in base alla quale, in deroga alle disposizioni civilistiche o alle diverse previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni).
POSTERGAZIONE FINANZIAMENTI SOCI
È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 2467 e 2497 quinquies del codice civile.
RINVIO EFFICACIA RIFORMA SULLA CRISI DI IMPRESA
È disposto il differimento dal 15.8.2020 all’1.9.2021 dell’entrata in vigore del “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
La proroga non riguarda le disposizioni relative:
- agli assetti organizzativi dell’impresa di cui art. 375, D. Lgs. n. 14/2019;
- alla responsabilità degli amministratori di cui all’art. 378, D. Lgs. n. 14/2019;
- alla nomina dell’organo di controllo di cui all’art. 379, D. Lgs. n. 14/2019.