Obbligo di tracciabilità degli oneri detraibili per le persone fisiche e parametrazione al reddito
La legge di conversione del Milleproroghe (DL 162/2019) su cui la Camera ha votato la fiducia la settimana scorsa, non prevede il differimento dell’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili degli oneri che consentono di beneficiare della detrazione fiscale del 19%. Gli emendamenti che avevano come obiettivo il differimento al 1° aprile 2020 non sono stati approvati.
Dal 1° gennaio 2020 quindi (ai sensi dell’art.1, comma 679 della L. 160/2019) è possibile fruire della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse, come ad esempio la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – art. 16-bis del TUIR), degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative soltanto se il pagamento è avvenuto con:
· bonifico bancario o postale; · altri sistemi di pagamento diversi dal contante (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). |
Non devono essere pagate obbligatoriamente con modalità tracciabili le spese sostenute per l’acquisto di medicinali; l’acquisto di dispositivi medici; le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche; le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN (Servizio Sanitario Nazionale).
Tutte le altre tipologie di spesa che non rientrano fra quelle sopraelencate vanno pagate con strumenti tracciabili. E’ il caso ad esempio delle spese relative ai certificati di buona e robusta costituzione rilasciati dai medici di famiglia, o delle spese per visite specialistiche eseguite da medici che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).
L’obbligo inoltre non opera, oltre che per le spese per le quali spetta una detrazione dall’imposta in misura maggiore del 19%, anche per le spese deducibili (ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; contributi volontari; contributi a forme pensionistiche complementari ed individuali; contributi a fondi sanitari integrativi; assegni periodici al coniuge; contributi per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza; erogazioni liberali a istituzioni religiose), per le spese che prevedono una detrazione di tipo forfettario (ad esempio le detrazioni previste per canoni di locazione).
Devono essere obbligatoriamente pagati con modalità tracciabili tutti gli oneri che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19%, siano essi previsti dall’art. 15 del TUIR o in altre disposizioni normative. Si tratta ad esempio delle seguenti spese:
- interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale (art,15, co. 1, lett. a, lett. b, e co. 1-ter del TUIR);
- compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, co. 1, lett. b-bis del TUIR);
- spese veterinarie (art. 15. Co. 1, lett. c-bis del TUIR);
- spese funebri (art.15, co. 1, lett. d del TUIR);
- spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica (art. 15, co. 1, lett. e, lett. e-bis del TUIR);
- premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza (art.15, co. 1, lett. f del TUIR);
- premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (art. 15, co. 1, lett f-bis del TUIR);
- spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (art. 15, co. 1, lett. i-quinquies del TUIR);
- spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” (art. 15, co. 1, lett. i-sexies del TUIR);
- spese per gli addetti all’assistenza (cd. “badanti”) delle persone non autosufficienti (art. 15, co. 1, lett. i-septies del TUIR);
- spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (art. 15, co. 1, lett. i-decies del TUIR);
- spese per asili nido (art.1, co. 335, L. 266/2005).
E’ appena il caso di ricordare che le tipologie di oneri detraibili sono ben più ampie di quelle qui citate solo a titolo esemplificativo.
Al fine di costituirsi la documentazione utile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2020, in relazione alle spese che devono sottostare al nuovo adempimento oggetto della presente, è opportuno che in allegato alle pezze giustificative di ciascuna spesa sia conservato anche un documento che provi che il pagamento è stato eseguito con modalità tracciabile (es. ricevute POS, ricevute rilasciate da banche, fotocopie di assegni, ecc.). Si ritiene che non sia sufficiente, in prima istanza, l’indicazione in fattura del mezzo di pagamento.
Sempre in tema di oneri detraibili la legge di bilancio 2020 ha introdotto una ulteriore novità che riguarda il tetto di reddito del contribuente.
Dal 1° gennaio 2020 le detrazioni IRPEF di cui all’art. 15 spettano:
· per l’intero importo qualora il reddito complessivo non eccede 120.000 euro; · per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. |
Quindi, a decorrere dal 2020, le detrazioni saranno parametrate all’ammontare del reddito complessivo e non spetteranno nel caso di reddito superiore a 240.000 euro.
In questo caso la norma fa riferimento esclusivamente agli oneri di cui all’art. 15 TUIR, indipendentemente dall’aliquota di detrazione prevista. Sono salve, pertanto, tutte le altre detrazioni previste da norme diverse, quali, ad es., quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis. Infine, viene previsto che alcuni degli oneri di cui all’art. 15 TUIR siano esclusi dalla parametrazione. La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per i seguenti oneri:
- interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale (art,15, co. 1, lett. a, lett. b, e co. 1-ter del TUIR);
- spese sanitarie (art.15, co.1, lett.c del TUIR).