Quale coefficiente di ammortamento per i magazzini automatizzati?
La domanda è meno banale di quanto si possa pensare, e ha delle ripercussioni importanti anche in tema di calcolo e spettanza temporale dell’iperammortamento.
Richiamando la Risoluzione Ministeriale n. 1285 del 9 febbraio 1985, il magazzino verticale automatizzato rappresenta un impianto complessivo e unitario, le cui varie componenti (nastri, traslatori, torri di accumulo, smistatrice, parte hardware) non hanno una autonomia tecnica-funzionale. Si configura quindi come un unico bene, e in quanto tale deve essere ammortizzato con l’applicazione di un unico coefficiente di ammortamento.
Sempre nell’ambito della Risoluzione citata e con riferimento al caso di specie ivi trattato, poiché il gruppo VII della tabella dei coefficienti non prevede la categoria dei “grandi impianti automatici”, era possibile applicare l’aliquota del 17,50% prevista per tale categoria nell’industria manifatturiera di cui al gruppo XIII (in tale direzione anche la Risoluzione Ministeriale n. 9/74 del 22 marzo 1980).
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente dato una ulteriore interpretazione a riguardo, con la risposta a interpello n. 408 del 10 ottobre 2019. In questa occasione l’Agenzia ha fornito una risposta con particolare riferimento alle cosiddette “scaffalature autoportanti”. Secondo l’Agenzia tali scaffalature hanno preminenti funzioni immobiliari piuttosto che impiantistiche, e quindi vanno ammortizzate con l’aliquota specifica dell’immobile in cui insistono.
La risposta dell’Agenzia non convince per vari motivi.
Innanzi tutto l’analisi letterale dell’art. 3 – quater comma 4 del DL 135/2018 si limita a specificare che “il costo di acquisizione dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica (…) si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione (…)”, senza affermare che l’iperammortamento va imputato secondo l’aliquota di ammortamento dell’immobile.
Inoltre è palese che l’intervento normativo avesse lo scopo di superare l’originaria interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, che con Risoluzione Ministeriale n. 62/2018 si era pronunciata nel senso di escludere a priori la componente immobiliare delle scaffalature dal beneficio dell’iperammortamento.
La stessa Risoluzione afferma che la ratio della norma interpretativa è quella di evitare la disparità di trattamento fra i magazzini accatastati e quelli non accatastati, per cui è in re ipsa che non sia corretto pensare di adottare un diverso coefficiente di ammortamento nelle due ipotesi.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembrerebbe più coerente con la lettera della norma e la ratio della stessa applicare il coefficiente unico del 17,50% anche alle scaffalature (ferma restando l’esclusione delle restanti componenti immobiliari dall’agevolazione), e opportuno che l’Agenzia delle Entrate rivedesse la propria posizione.