Crisi di impresa e nuovi obblighi per le imprese: facciamo il punto e organizziamoci
Fra le novità introdotte dalla riforma del fallimento e della crisi di impresa, spicca la modifica dell’art. 2086 del codice civile. L’art. 375 del D.Lgs. 14/2019 ha infatti introdotto il comma 2 dell’art. 2086 c.c., secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Tale nuova disposizione fa parte di quella parte di norme che è già entrata in vigore con decorrenza dal 16 marzo scorso. Lo scopo di questa entrata in vigore anticipata, rispetto al pieno regime della riforma previsto per il prossimo 15 agosto 2020, è quello di dare il tempo alle imprese di organizzarsi e strutturarsi in modo tale da farsi “trovare pronte” per il prossimo agosto.
Entrando nel dettaglio di questa novella normativa, ci si deve chiedere in che senso sia da considerare una novità rispetto all’impianto codicistico pregresso. In realtà di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile già parlava il codice civile, e la strutturazione di un tale sistema organizzativo faceva già parte degli obblighi a carico degli amministratori di società.
Tale novità va quindi letta da due differenti punti di vista: viene ora rimarcato in maniera esplicita tale obbligo a carico dell’organo amministrativo, e soprattutto viene specificato che lo stesso deve essere idoneo, fra l’altro, anche ai fini dell’emersione anticipata della crisi.
Scopo primo della riforma quindi, è esplicitare che l’anticipazione dello stato di crisi diventa un obbligo imprescindibile dell’organo amministrativo, tanto che dal mancato rispetto di tale obbligo ora, in caso del verificarsi della crisi che non sia emersa in maniera precoce, scaturiscono una serie di responsabilità dirette a carico dello stesso organo gestorio, attivabili anche singolarmente dai vari creditori sociali!
Tale obbligo rimane a carico di qualsiasi società, anche piccola e anche non fallibile. Nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. 14/2019 viene infatti chiarito che le piccole imprese non fallibili non sono soggette alla procedura di composizione assistita da parte dell’OCRI (organismo di composizione della crisi), ma rimangono sottoposte agli altri sistemi di alert: assetti organizzativi e segnalazione all’OCRI (il quale a quel punto dovrà indirizzare l’imprenditore non fallibile all’OCC – organismo di composizione della crisi per le imprese non fallibili).
Ovviamente gli assetti organizzativo, amministrativo e contabile dovranno essere adeguati rispetto alle dimensioni, alla complessità, e alle competenze dell’impresa.
Gli elementi fondamentali, che non potranno mai mancare, riguardano:
- La gestione tempestiva, completa e accurata della contabilità aziendale, sia essa ordinaria o semplificata
- Il manuale di contabilità, ossia l’insieme delle regole che dovranno individuare i deversi attori responsabili dell’alimentazione del sistema informativo al servizio dell’organizzazione amministrativa e contabile dell’impresa
- L’insieme degli strumenti tecnici che possono permettere all’organo amministrativo di monitorare costantemente l’eventuale presenza dello stato di crisi dell’impresa
Fra gli strumenti tecnici, ricordiamo:
- La predisposizione di situazione contabili trimestrali (che magari possono diventare semestrali per le imprese in contabilità semplificata e/o imprese che non presentano preliminarmente segnali di crisi)
- Strumenti di pianificazione finanziaria adeguati alle dimensione dell’impresa (budget annuale, business plan, piani di tesoreria)
- L’analisi finanziaria dei bilanci della società, tesa a monitorare gli equilibri economico, finanziario e patrimoniale della stessa, sia in ottica pregressa che soprattutto in ottica forward looking
- L’analisi periodica della centrale dei rischi
- Il monitoraggio periodico della presenza di indicatori di rischio di continuità aziendale
L’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, e l’emersione tempestiva della crisi appaiono quindi due facce della stessa medaglia.
Il nostro studio è specializzato anche in finanza di impresa e si sta attrezzando, in collaborazione con altri colleghi esperti di tale materia, per sviluppare degli strumenti pratici e personalizzati per permettere ai clienti di adempiere a tali nuovi obblighi.
Con prossimi interventi, si approfondiranno i vari strumenti a disposizione delle aziende clienti, con particolare enfasi sulla configurazione degli stessi a seconda delle dimensioni aziendali.
Riteniamo che questa importante novità, che cambierà inevitabilmente il modo in cui devono essere gestite le imprese di piccola e micro dimensione, non sia da considerare un obbligo o nuovo balzello, ma una opportunità che può permettere di accrescere la competitività, supportare le imprese permettendo di prendere decisioni più consapevoli, e favorire l’accesso al credito, come avremo modo anche in questo caso di approfondire con degli interventi successivi.