Nel collegato fiscale, nuova tassazione per i dividendi percepiti da società semplice
Il Disegno di Legge di conversione del DL 124/2019 (collegato fiscale 2019), prevede la modifica del regime fiscale degli utili corrisposti alle società semplici, prevedendo che gli stessi si intendono percepiti per trasparenza, e quindi tassati dai rispettivi soci in conseguenza del loro regime fiscale.
Quindi gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e anche inc aso di recesso, esclusione, riscatto o riduzione del capitale sociale o di liquidazione della società, seguiranno il regime fiscale del socio che li percepisce:
- Nel caso disocio società di capitali, gli utili saranno esclusi per il 95% del loro ammontare;
- Nel caso di socio società di persona commerciale, gli utili saranno esclusi per il 41,86% del loro ammontare;
- Nel caso di socio persona fisica residente, qualificato e non qualificato, gli utili saranno soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26%.
In tale ultimo caso, il soggetto tenuto a effettuare la ritenuta è la società partecipata dalla società semplice, a cui quest’ultima dovrà fornire tutte le informazioni necessarie relative al regime fiscale dei propri soci.
Nulla viene detto per i soci soggetti non residenti.
Si ricorda che questo intervento normativo colma un problema di mancato coordinamento normativo che si era venuto a creare a seguito dell’abrogazione del primo periodo del comma 1 dell’art. 47 del TUIR, il quale ha equiparato il regime fiscale di tassazione degli utili percepiti dalle persone fisiche per partecipazioni qualificate e non qualificate, disponendo per entrambe le situazioni una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%. Tale periodo infatti stabiliva che, fuori dei casi di applicazione della ritenuta (non applicabile prima alle società semplici), i dividendi percepiti fossero tassati in maniera limitata. Venuto meno quindi questo periodo, gli utili percepiti da società semplici risultavano di fatto imponibili al 100%. Tale interpretazione era stata confermata anche dalle istruzioni al quadro RL del modello redditi SP 2019.
La norma in fase di attuazione, nulla prevede in termini di decorrenza, né fa alcun riferimento al periodo di formazione degli utili; bisognerà quindi attendere eventuali interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate in tale senso.