Detassazione dei canoni di locazione non percepiti
L’art. 3 – quinquies del DL 34/2019 (decreto crescita) ha modificato l’art. 26 del TUIR, in tema di redditi fondiari, prevedendo che i canoni di locazione di immobili abitativi non pagati dal conduttore non debbano essere assoggettati ad imposizione in capo al locatore già dal momento dell’intimazione di sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento.
Si ricorda infatti che in linea di principio i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che ne sono titolari per competenza, e quindi a prescindere dall’effettivo incasso degli stessi.
Tale principio prevede una limitazione per gli immobili abitativi, per cui il il locatore è tenuto a dichiarare i redditi fondiari non percepiti fino a che non giunga a conclusione il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Ora con la novità introdotta dal decreto crescita, viene anticipata la detassazione, per la quale non sarà più necessario attendere la convalida di sfratto per morosità, ma sarà sufficiente l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento.
Inoltre, viene introdotta la possibilità di soggettare a tassazione separata gli eventuali canoni non riscossi nel periodo di imposta di riferimento, nell’anno in cui gli stessi vengono poi effettivamente percepiti.
Attenzione: tali novità riguardano i contratti stipulati a partire dal 01.01.2020. Nulla cambia invece per i vecchi contratti prorogati e ancora in vigore anche successivamente alla predetta data.