Nuovo contributo sostitutivo della detrazione per l’effettuazione di interventi di risparmio energetico
L’articolo 10 del DL 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto la possibilità, per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari, di ricevere in luogo della fruizione della detrazione un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Il provvedimento n. 660057 del 31 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha disciplinato tale novità e reso operativa la nuova agevolazione a disposizione dei contribuenti.
Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda nella misura e alle condizioni indicate agli articoli 14 e 16, D.L. 63/2013, tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo. L’importo dello sconto praticato è pari al contributo e non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: va però espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati (con dicitura “Sconto praticato in applicazione delle previsioni di cui all’articolo 10, D.L. 34/2019”).
L’esercizio dell’opzione va comunicato all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, utilizzando preferibilmente il modulo allegato al provvedimento n. 660057/2019. Il soggetto che ha esercitato l’opzione deve effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupererà il relativo importo sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione telematica, in 5 rate annuali di pari importo. A tal fine, il fornitore dovrà:
- preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate;
- presentare il modello F24 con l’utilizzo di ciascuna rata del credito di imposta esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In alternativa all’utilizzo in compensazione il fornitore potrà cedere il credito di imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e di servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni successive (è in ogni caso esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari o P.A.).
Nel caso in cui gli interventi per cui si richiede l’applicazione del contributo al fornitore siano effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, il provvedimento n. 660057/2019 stabilisce che la comunicazione dell’opzione debba essere effettuata dall’amministratore di condominio mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata, sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
La cessione del credito
L’articolo 10, comma 3-ter, D.L. 34/2019 ha introdotto la facoltà per i beneficiari della detrazione per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cedere il proprio credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dei predetti interventi. I fornitori esecutori delle opere possono a loro volta cedere il credito a propri fornitori (è in ogni caso esclusa la possibilità di cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari).
Il credito ceduto deve essere utilizzato dal cessionario in 10 rate annuali di pari importo esclusivamente in compensazione nel modello. Le modalità e i termini operativi per comunicare tale cessione sono identici a quelli introdotti per la gestione del contributo a sconto.