Emanato nuovo provvedimento per gli incentivi fiscali per investimenti in start up innovative
Il Decreto Ministeriale del 7 maggio 2019 pubblicato sulla GU 156 del 5 luglio 2019 ha unito in un unico provvedimento le disposizioni di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start up innovative e in pmi innovative). Trattasi delle agevolazioni IRPEF e IRES del 30% previste per le persone fisiche e per le società che effettuano conferimenti in denaro in start-up innovative o pmi innovative.
L’articolo 3 del DM definisce gli agevolati come i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle pmi innovative ammissibili. Rientrano nella nozione di investimento agevolato anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.
I conferimenti rilevano nel periodo di imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel Registro Imprese da parte della start up o della pmi dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale.
Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati fino alla soglia di 1.000.000 euro. Tale soglia non si applica se l’investimento è fatto per il tramite di una società di persone. La detrazione e riportabile per i 3 periodi di imposta successivi, in caso di incapienza.
Le società di capitali possono dedurre dal reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati fino alla soglia di 1.800.000 euro. Anche in questo caso l’eccedenza rispetto al reddito imponibile può essere riportata per i 3 esercizi successivi.
Le agevolazioni spettano fino a un importo di 15.000.000 di euro per ciascusa società finanziata.
La start up innovativa o la pmi innovativa devono rilasciare ai finanziatori:
- una certificazione che attesti di non avere superato il limite di 15.000.000 euro, entro 60 gg dalla sottoscrizione del capitale;
- copia del piano di investimento contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività prevista, sui prodotti, nonché sull’andamento delle vendite e dei profitti. Per la pmi innovativa inoltre il piano deve contenere una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia solida e di non disporre di garanzie, ovvero un business plan relativo ad un nuovo prodotto a ad un nuovo mercato geografico.
Il diritto alla detrazione decade se entro 3 anni dall’effettuazione dell’investimento, accade uno dei seguenti avvenimenti: cessione a titolo oneroso anche parziale delle partecipazioni ricevute; riduzione del capitale o ripartizione di riserve costituiti con sovraprezzi; recesso o esclusione degli investitori; perdita di uno dei requisiti previsti da parte della start up innovativa o della pmi innovativa secondo quanto risulta dall’aggiornamento della sezione del Registro Imprese.
Da ultimo, si evidenzia che l’articolo 1, comma 218, della legge 145/2018 ha incrementato per il periodo di imposta 2019, relativamente agli investimenti in start up innovative, l’aliquota della detrazione Irpef/deduzione Ires dal 30% al 40% e ha introdotto una deduzione dal reddito pari al 50% dell’investimento agevolato per i soggetti Ires che acquisiscono l’intero capitale sociale della start up innovativa, mantenendolo per almeno 3 anni. Le novità sono subordinate all’autorizzazione della Commissione Europea.