Esonero da fattura da parte dei medici di base per le prestazioni alle ASL
In data 13 febbraio 2019 in risposta all’interpello n. 54 l’Agenzia delle Entrate ha confermato la non sussistenza dell’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni rese dai medici di medicina generale convenzionati (c.d. medici di base, guardia medica ecc.) nei confronti dell’ASL. Come previsto dall’art. 2 comma 1 del DM 31 ottobre 1974, nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai predetti enti sostituisce la fattura. Il foglio di liquidazione dei corrispettivi deve contenere gli elementi e i dati previsti per la fattura dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72 ed essere emesso in tre esemplari:
– il primo da consegnare o spedire al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati;
– il secondo da consegnare o spedire all’ufficio competente ai sensi dell’art. 40 del DPR 633/72;
– il terzo da conservare presso l’ente.
In relazione a quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate si osserva infatti che le disposizioni relative alla certificazione delle operazioni, mediante fattura o con altro strumento ritenuto idoneo (es. scontrino o ricevuta fiscale), non sono mutate a fronte del nuovo obbligo di fatturazione elettronica previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, sostituito dall’art. 1 comma 909 della L. 205/2017) e pertanto per le citate prestazioni medico sanitarie continua a non sussistere l’obbligo di emettere la fattura, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DM 31 ottobre 1974.
Si ricorda poi che per il solo periodo d’imposta 2019 si applica il divieto di emissione della fattura elettronica relativo alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis del DL 119/2018, conv. L. 136/2018) e che tale divieto vige anche per i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018, conv. L. 12/2019).
In relazione infine alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010, abrogato dal 1° gennaio 2019) in riferimento ai dati del 3° e 4° trimestre 2018 ovvero del 2° semestre 2018 (art. 11 comma 1 del DL 87/2018, conv. L. 96/2018), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
– sono esclusi dall’invio i dati delle fatture ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019, seppure riferite al 2018;
– devono essere inclusi, al contrario, i dati delle fatture emesse nel 2018 e ricevute dal cessionario o committente nel 2019, anche se inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al Sistema tessera sanitaria.