Nuovi sistemi di allerta per la prevenzione e l’emersione precoce della crisi di impresa
Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale, porta con sé importanti novità in tema di sistemi di allerta per la prevenzione e l’anticipazione della crisi. Tali sistemi di sostanziano negli obblighi di segnalazione posti a carico di alcuni soggetti istituzionali, e dei nuovi e obbligatori assetti organizzativi dell’impresa.
All’emersione precoce della crisi, viene inoltre previsto un nuovo meccanismo di gestione e composizione assistita con il supporto di appositi Organismi di Composizione Assistita della Crisi di Impresa (OCRI), istituiti e gestititi dalle Camere di Commercio.
Obblighi di segnalazione
Viene previsto l’obbligo a carico di creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione), di dare avviso al debitore che la sua posizione debitoria ha superato le soglie previste dalla normativa, e che se entro 90 gg tali debiti non vengono estinti o regolarizzati per intero, ne faranno segnalazione all’OCRI.
Questi gli importi rilevanti:
- Per l’Agenzia delle Entrate, l’IVA risultante dalle liquidazioni periodiche non versata dovrà essere superiore al 30% del volume di affari del medesimo periodo, e non inferiore a 25.000 / 50.000 / 100.000 euro a seconda del volume d’affari dell’anno precedente (fino a 2 mil., fra 2 e 10 mil., superiore a 10 mil. di euro);
- Per l’INPS, un debito pari a oltre 6 mesi di ritardo nel versamento dei contributi previdenziali superiori a 50.000 euro e al 50% dei contributi dovuti nell’anno precedente;
- Per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, quando i debiti scaduti da oltre 90 gg e affidati dopo l’entrata in vigore del codice della crisi, sono superiori a 500.000 euro per le imprese individuali, e 1 mil. Per le imprese collettive.
Nuovi assetti organizzativi
L’art. 375 della norma introduce il nuovo secondo comma dell’art. 2086 C.C., che prevede che:
“l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”
Tale novità riguarda quindi tutti gli imprenditori societari, in quanto il nuovo secondo comma dell’art. 2086 C.C. viene richiamato dagli articoli del C.C. che riguardano tanto le Società per Azioni e le Società a Responsabilità Limitata, quanto le Società Semplici e le Società di Persone.
L’art. 378 inasprisce la responsabilità degli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, in quanto introduce il nuovo comma sesto dell’art. 2476 del C.C., che prevede che essi rispondono verso i creditori sociali quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti!
L’art. 379 sostituisce il terzo e il quarto comma dell’art. 2477 C.C., relativo agli organi di controllo e di revisione, diminuendo di molto le soglie oltre le quali diventa obbligatoria la nomina di un Revisore Legale nelle Società a Responsabilità Limitata. Si tratterà di avere superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- 2 milioni di attivo patrimoniale;
- 2 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 10 dipendenti mediamente occupati durante l’anno.
Ma quali sono i segnali precoci della crisi, e di conseguenza quali sono gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a far emergere precocemente la crisi di impresa?
Questa è una domanda fondamentale in questo contesto, sia per l’importanza della prevenzione sia per il regime di premiale di limitazione della responsabilità dell’imprenditore, si adotta in maniera funzionale tali strumenti.
Anche senza conoscere gli indicatori che verranno definiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si vogliono qui sviluppare due considerazioni:
- La prima riguarda l’analisi finanziaria dei bilanci delle società, che si presume verrà utilizzata come principale strumento di analisi della continuità aziendale. In questa ottica, si deve sicuramente fare riferimento ai principali indici individuati dalla dottrina quali significativi e rappresentativi dei tre principali equilibri aziendali: equilibrio economico (quindi ROI, ROD, EVA), finanziari (Leva Finanziaria D/E), e patrimoniali (Margine di Struttura, DSCR, PFN/EBIT), ecc…
- La seconda, è che tali sistemi di analisi non possono che essere strumenti preliminari, in quanto strumenti consuntivi basati su dati passati dell’impresa, che non sono quindi in grado di prevedere l’evoluzione futura dell’impresa.
Diventerà quindi importante implementare dei sistemi amministrativi in grado di sviluppare analisi basate sul futuro prevedibile. Si parlerà quindi inevitabilmente di Business Plan, Budget annuali, Margini, Sistemi di Tesoreria Aziendale, e strumenti per la misurazione delle performance non finanziarie (sistemi di controllo di gestione strategico, balanced scorecard, sistemi di misurazione e gestione del valore aziendale), che siano in grado non solo di gestire, ma anche dirigere l’impresa verso gli obiettivi di lungo periodo prefissati.
In attesa dell’entrata in vigore del codice della crisi, nei 18 mesi successivi alla pubblicazione, e dell’obbligo di nomina dei revisori legali, nei 9 mesi successivi alla pubblicazione, converrà che gli imprenditori implementino tali strumenti per non farsi sorprendere dalle novità previste. Non a caso le norme riguardanti i nuovi previsti dal secondo comma dell’art. 2086 C.C. entreranno in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della riforma.