Cedolare Secca 2019 estesa alla locazione dei negozi
La tassazione con il metodo della cedolare secca per i redditi da locazione, introdotta dal 2011 per i soli fabbricati a destinazione abitativa, viene estesa alle locazioni dei negozi. Pertanto anche tali redditi potranno essere soggetti a una imposta sostitutiva dell’irpef nella misura proporzionale del 21%.
Si tratta comunque di una possibilità limitata ai nuovi contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti già in corso, la cui tassazione dovrà continuare con le regole ordinarie.
La Legge di Bilancio per il 2019 stabilisce che “il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca”.
Queste pertanto le condizioni da verificare per poter godere della nuova agevolazione:
- Riguarda esclusivamente immobili della categoria catastale C/1 (normalmente adibili a negozi);
- Possono essere ricomprese anche le relative pertinenze del negozio;
- L’immobile non deve avere una superficie superiore a 600 metri quadrati (escluso le relative pertinenze!). l’agevolazione è quindi prevista per i piccoli negozi.
Si ricorda che la cedolare secca, oltre al potenziale beneficio di tassre il reddito immobiliare in maniera proporzionale senza farlo partecipare al calcolo progressivo dell’IRPEF, ha il vantaggio di non sottoporre a tassazione indiretta i relativi contratti di locazione (non si pagano quindi imposte di bollo e imposte di registro). Dalll’altro lato il locatore rinuncia all’adeguamento ISTAT dei canoni.
Come già anticipato, tale agevolazione è ulteriormente limitata sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista temporale. Si tratta infatti di una misura transitoria, applicabile ai soli nuovi contratti stipulati nell’anno 2019.
Peraltro, non è comunque applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.