Decreto Fiscale 2019: stralcio dei mini debiti
Nel Disegno di Legge di conversione con modificazioni del D.L. 119/2018 (c.d. “Decreto fiscale”) approvato il 13/12/18 dalla Camera continuano ad essere presenti le seguenti diverse forme di pacificazione fiscale:
- definizione agevolata dei Processi verbali di constatazione e degli atti del procedimento di accertamento;
- definizione delle liti pendenti;
- definizione agevolata per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
- rottamazione-ter delle cartelle esattoriali;
- sanatoria delle irregolarità formali;
- definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea;
- definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 504/1995;
- stralcio dei mini-debiti;
- nuove disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità che prevedono una sanzione minima del 10 per cento per importi inferiori a 30.000 euro in circostanze di minore gravità della violazione.
Le più importanti novità in tema di pacificazione fiscale hanno riguardato la definizione delle liti pendenti e la c.d. rottamazione-ter. In merito a quest’ultima si evidenzia che il numero di rate previsto è stato portato da 10 a 18, con meccanismo di pagamento che prevede:
- pagamento della prima di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, entro il 31 luglio 2019;
- pagamento della seconda rata di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, entro il 30 novembre 2019;
- le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Gli anni entro i quali procedere ai pagamenti restano comunque cinque, come stabilito nel Decreto fiscale ante-conversione.
Si sottolinea inoltre che nel corso dell’iter di approvazione del Decreto fiscale è stata abrogata la norma in tema di integrativa speciale ed introdotta la sanatoria delle irregolarità formali.
Non ha invece subito modifiche, nel corso dell’iter di conversione, l’articolo 4 D.L. 119/2018, conosciuto come “Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, norma che prevede l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La disposizione non fa riferimento a specifiche imposte, e, salve le esclusioni espressamente richiamate, sarà possibile beneficiare dello stralcio per tutte le tipologie di carico affidate all’Agente della riscossione, dalle multe del codice della strada alle imposte sui redditi. Si evidenzia che, pur essendo l’ambito di applicazione esteso a qualsiasi tipologia di carico, la disposizione riguarda esclusivamente i carichi affidati agli “agenti della riscossione” e dunque, all’Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Riscossione Sicilia Spa, con esclusione dal beneficio della disposizione agevolativa per i debiti riscossi in proprio dagli enti locali e da altri enti quali, ad esempio, le Casse di previdenza.