Cedolare secca e immobili commerciali
Sulla base della disciplina attuale possono accedere al regime della cedolare secca le persone fisiche, per la tassazione dei redditi fondiari derivanti dalla locazione di fabbricati abitativi destinati dal locatario a essere utilizzati come abitazione (Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E/2011).
Il Disegno di Legge di Bilancio 2019 estende il regime della cedolare secca ai canoni di locazione relativi ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari destinate all’attività commerciale e relative pertinenze locate congiuntamente. Qualora tale disposizione venisse confermata nel testo definitivo, si allargherà ulteriormente l’ambito operativo del regime opzionale della cedolare secca sugli affitti di immobili destinati all’uso abitativo, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 21%, anche:
- ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019,
- detenuti dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni,
- aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale di vendita di prodotti e prestazioni di servizi classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), se congiuntamente locate.
Tra i requisiti indispensabili affinché si possa usufruire di tale regime agevolativo si precisa che:
- La modifica riguarderà i contratti stipulati nell’anno 2019, sempre che al 15 ottobre 2018 non risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile,
- l’unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadri.
La cedolare secca, oltre a rappresentare una modalità alternativa di tassazione rispetto al regime ordinario dell’Irpef, più gravoso soprattutto per chi dichiara redditi elevati, consente di evitare il pagamento delle imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di locazione (imposta di registro e imposta di bollo), a fronte di una rinuncia della rivalutazione annuale ISTAT da parte del locatore.

