Chiarimenti in tema di IVA ad aliquota ridotta e Beni Significativi
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 è intervenuta in modo specifico sulla disciplina dell’iva ad aliquota ridotta al 10% per i lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa. Con tale circolare ha ribadito delle posizioni già espresse in passato con la circolare n. 71/E del 07 aprile 2000.
In particolare, al fine di poter usufruire dell’aliquota iva agevolata al 10%, è indispensabile indicare nella fattura emessa il prezzo del bene significativo separatamente dal prezzo della manodopera, anche nel caso in cui tale ultimo valore sia superiore al valore del bene, con la conseguenza che tutto l’importo della fattura viene assoggettato all’aliquota iva di favore.
E’ utile a questo riguardo ricordare come funziona il meccanismo di agevolazione: se il valore del bene significativo è superiore al 50% dell’intero corrispettivo pattuito, l’aliquota ridotta del 10% si applica ad un importo pari al doppio del solo corrispettivo della prestazione di manodopera.
Ricordiamo altresì che i beni significativi sono elencati in modo tassativo nel D.M. del 29 dicembre 1999. Si tratta di: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. Tale elenco va interpretato attribuendo un significato generico e funzionale alle diverse categorie di beni ivi individuate.
A tale proposito, la circolare 15/E chiarisce che i beni secondari forniti unitamente al bene significativo vanno sommati a tale predetto bene, a meno che dette parti non possano assumere rilevanza autonoma e funzionale rispetto al bene principale. Nell’ambito invece di un intervento di manutenzione di un bene significativo che comporti la sostituzione di una parte dello stesso, non diviene più necessario verificare tal autonomia funzionale, e l’intervento è sempre agevolabile con iva al 10%.