Modifiche alla disciplina dell’iperammortamento
La legge 96/2018 di conversione del cosiddetto decreto dignità ha introdotto delle novità in tema di agevolazioni relative agli investimenti in beni strumentali a elevato impatto tecnologico (iperammortamento). Nel dettaglio, sono stati introdotti alcuni nuovi vincoli, relativi alla localizzazione dell’investimento effettuato.
Innanzi tutto i beni agevolabili devono essere obbligatoriamente destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano. Inoltre è previsto che tale destinazione nazionale debba permanere per tutta la durata della fruizione della maggiorazione (cioè per tutta la durata del periodo di ammortamento del bene medesimo). E’ difatti previsto un recupero del beneficio utilizzato nel caso in cui il bene sia ceduto o destinato a strutture produttive situate all’estero prima di tale termine, anche nel caso in cui la destinazione sia un sito produttivo della stessa impresa italiana beneficiaria del vantaggio fiscale.
Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo di imposta in cui avviene la delocalizzazione o la cessione all’estero, per un ammontare pari all’intero beneficio utilizzato negli anni precedenti, senza però l’applicazione di interessi e sanzioni.
Ovviamente questo recupero avviene unicamente nel caso di cessione o delocalizzazione all’estero, avvenuta a partire dal 14 luglio 2018, e non anche nel caso di cessione del bene in Italia prima del termine del periodo di beneficio / ammortamento del bene. In questo ultimo caso infatti, non opera alcun recupero, e il beneficio goduto negli anni precedenti rimane valido; semplicemente l’impresa cessa di beneficiare del vantaggio fiscale per le quote residue non ancora dedotte.
Infine, è previsto che tale recupero non si applichi:
- qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato
- in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 35 e 36, L. 205/2017