Chiarimenti sulla facoltà di sospensione temporanea della dichiarazione di intento
L’Agenzia delle Entrate con la risposta nr. 954-6>/2018 a una istanza di consulenza giuridica di Assonime (cfr anche circolare Assonime n. 20/2018) ha chiarito che i soggetti esportatoti abituali, dopo aver validamente presentato la dichiarazione di intento, hanno la facoltà e non l’obbligo di avvalersene, con riferimento alle singole operazioni di acquisto.
Il significato di tale risposta, rende chiaro che il cedente o prestatore non ha l’obbligo inderogabile di emettere fattura in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8 primo comma lettera c) del DPR 633/1972, se il cessionario o committente ha presentato regolare dichiarazione di intento per la quale risulta ancora capienza di plafond disponibile.
L’esportatore abituale infatti può presentare la revoca della dichiarazione di intento, che revoca definitivamente la stessa; e può anche manifestare la semplice intenzione di non avvalersi della spendita del plafond con riferimento ad alcune singole e specifiche operazioni. Il chiarimento sta nel fatto che in questo secondo caso la dichiarazione di intento presentata rimane valida e applicabile anche a operazioni successive a quella per la quale vi è stata la richiesta di applicazione dell’IVA da parte dell’esportatore abituale.
Ancora di più, nel documento dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che l’esportatore abituale può richiedere l’applicazione dell’IVA anche per comportamento concludente. Dunque anche in caso di dichiarazione di intento in caso di applicazione dell’IVA permane il diritto alla detrazione della stessa in capo al cessionario o committente.
Si ricorda inoltre (cfr Sentenza Cassazione n. 5174/2017) che gli effetti del venire meno della dichiarazione di intento sono immediati, a partire dal momento in cui è portata a conoscenza del fornitore.