Dal 29 ottobre parte la sospensione dei modelli F24 considerati a rischio
Con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) il legislatore ha introdotto il nuovo comma 49-ter, articolo 37, D.L. 223/2006 che prevede la possibilità di sospendere fino a massimo 30 giorni i pagamenti di modelli F24 che contengono compensazioni che presentano profili di rischio. Lo scopo dichiarato è quello di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta. Con il Provvedimento Direttoriale 195385/2018 del 28 agosto l’Agenzia delle Entrate ha definito gli aspetti operativi di tale nuova normativa, e ha previsto l’entrata in vigore della potenziale sospensione a decorrere dal prossimo 29 ottobre 2018 (rispettando i 60 giorni previsti dallo Statuto del Contribuente).
Ma quali sono i profili di rischio che possono far sospendere i modelli F24? Dipenderà da:
- Tipologia dei debiti pagati
- Tipologia dei crediti compensati
- Coerenza dei dati indicati nel modello F24
- Dati presenti nell’Anagrafe Tributaria
- Analoghe compensazioni precedenti
- Pagamento di debiti iscritti a ruolo
Ma cosa succede con il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Se l’esito del controllo è negativo, e il credito risulta quindi correttamente utilizzato, o semplicemente se decorrono 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento senza che vengano sollevate eccezioni, la delega si intende correttamente presentata e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data originariamente indicata come scadenza al momento di invio del file.
Se invece l’esito del controllo risulta positivo, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni non si considerano effettuati! Quindi l’intero contenuto del modello F24 non si considera versato. L’esito verrà in questo caso comunicato con apposita ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate, indicandone anche la comunicazione.
Da ciò si deduce che durante il periodo di sospensione non verrà effettuato alcun addebito sul conto corrente indicato nel file telematico (in caso di compensazione parziale), e non può essere chiesto l’annullamento della delega di pagamento. In tale periodo il contribuente ha facoltà di inviare all’Agenzia delle Entrate le informazioni che ritiene necessarie per il buon esito del pagamento. Tali informazioni devono essere utilizzate dall’Agenzia per il controllo in corso.
Ne vedremo delle belle…