Il 1° ottobre è l’ultimo giorno per poter chiedere il rimborso dell’iva pagata nella comunità europea
L’articolo 38-bis1 del DPR 633/1972 e successive modifiche e integrazioni ha recepito nel nostro ordinamento quanto previsto dalla Direttiva 2008/9/UE, in tema di iva pagata in altro paese. E’ previsto che le imprese che sostengono costi in paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’IVA pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e di servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso. Il correlato Provvedimento Direttoriale del 29 aprile 2010 ha esteso il rimborso ai paesi extra UE con i quali sussistono rapporti di reciprocità.
Entro il 30 settembre (1° ottobre per l’anno 2018 in quanto il giorno di scadenza cade di domenica) è quindi possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’IVA pagata in altro Stato membro nell’anno 2017. Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati).
Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l’imposta in un altro Stato della UE per l’acquisto di beni e/o di servizi. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.
Con riferimento invece alle operazioni che danno diritto al rimborso, vi rientrano:
- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l’accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.
L’istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta all’erario del proprio stato membro. L’Agenzia delle Entrate italiana riceve l’istanza e provvede a inoltrarla entro 15 giorni allo Stato UE al quale si chiede il rimborso. Sarà quindi poi tale ultimo Stato, secondo la propria normativa interna, a provvedere al pagamento del rimborso dovuto. E’ previsto che lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza. Una volta approvata la richiesta, il pagamento deve avvenire entro 10 giorni dall’approvazione.