Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari al via dal 22 settembre
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 90/2018 sono state definite le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall’articolo 57-bis, D.L. 50/2017. Il provvedimento del 31 luglio 2018 emesso dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha approvato il modello da presentare telematicamente per fruire dell’agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 e per prenotare il beneficio, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018. Il modello può essere presentato a partire dal 22 settembre 2018 e fino al 22 ottobre 2018.
Quali investimenti pubblicitari sono ammissibili? Quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall’acquisto dello spazio pubblicitario. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali. Il contributo, sottoforma di credito di imposta, è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente per le microimprese, le pmi e le start up innovative; è pari invece al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.
Il credito di imposta spettante, determinato in base alle richieste di agevolazioni e l’ammontare delle risorse destinate, sarà fruibile mediante compensazione in modello F24, che andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per le spese sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva consuntiva relativa agli investimenti già effettuati. Per le spese relative all’anno 2018 dovrano essere predisposte due comunicazioni telematiche: la prima preventiva per l’accesso al credito di imposta, dovrà essere presentata dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018; la seconda consuntiva relativa agli investimenti effettivamente sostenuti dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2019.
Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvederà a pubblicare apposito provvedimento di attribuzione del credito di imposta spettante in relazione alle spese sostenute nell’anno 2017. Con riferimento al credito di imposta relativo alle spese pubblicitarie incrementali sostenute nell’anno 2018, analogo provvedimento dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2019. Dalle spese sostenute nell’anno 2019, le scadenze saranno le seguenti:
- Entro il 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione preventiva;
- Entro il 31 gennaio dell’anno seguente dovrà essere inviata la comunicazione consuntiva.
Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa ai periodi di imposta di concessione del credito a seguito degli investimenti effettuati.