No della UE al Reverse Charge nei rapporti tra consorziati e loro consorzi
La legge di Stabilità 2016 ha aggiunto la nuova lettera a-quater) al comma 6 dell’articolo 17 del DPR 633/72, con la quale ha previsto di assoggettare al regime del reverse charge anche le prestazioni effettuate dalle società consorziate nei confronti degli stessi consorzi che se fornitori della P.A. applicano l’iva con il regime dello split payment.
La nuova norma aveva l’obiettivo di equilibrare le distorsioni finanziarie in testa ai consorzi fornitori della P.A., in seguito all’introduzione del meccanismo dello split payment. Tale norma tuttavia, come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 20/16, era soggetta all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea che avrebbe dovuto autorizzare la misura speciale di deroga di cui all’articolo 395, Direttiva 2006/112/CE, nel quale si afferma che “il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali”.
In attesa di tale autorizzazione la richiamata circolare n. 20/16 aveva precisato che i consorzi, a cui si riferisce la norma in esame, sono unicamente quelli indicati dall’articolo 34, comma 1, D.Lgs. 163/06, ossia:
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602, cod. civ..
Secondo l’Agenzia delle entrate debbono, pertanto, ritenersi esclusi dall’ambito applicativo della disposizione in argomento:
- i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’articolo 37, D.Lgs. 163/2006;
- le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009.
A distanza di 2 anni e mezzo dalla introduzione della lettera a-quater) al sesto comma dell’articolo 17, DPR 633/72 è intervenuta la Commissione Europea con la Comunicazione n. 484 del 21 giugno 2018 per affermare che “dal momento che l’Italia non ha dimostrato la necessità della misura di deroga al fine di evitare le frodi o semplificare le procedure per i soggetti passivi e/o per le amministrazioni fiscali a norma dell’articolo 395, Direttiva Iva, la richiesta non soddisfa le condizioni di cui al suddetto articolo”.
A questo punto il Governo Italiano dovrà decidere se adeguarsi alla posizione espressa dalla Commissione Europea e quindi promuovere le azioni volte alla rimozione della citata previsione normativa oppure presentare nuove argomentazioni a sostegno della necessità di detta misura.