I piccoli contribuenti pagano l’IRAP?
Dopo anni di dibattito e una moltitudine di sentenze a riguardo, ogni anno è bene continuare a chiedersi se i professionisti e le piccole imprese sono ancora tenute al pagamento dell’IRAP. Per fare ciò, bisogna conoscere i principi che si sono consolidati nel tempo a livello giurisprudenziale, e bisogna essere altresì in grado di poter analizzare in modo analitico il singolo caso specifico.
In sostanza si tratta di valutare se sono presenti gli elementi distintivi della cosiddetta “autonoma organizzazione”, che è requisito indispensabile per poter essere assoggettati al pagamento dell’IRAP. Al fine di decidere in merito all’esistenza della soggettività passiva IRAP, il contribuente deve valutare la propria posizione in relazione ai seguenti elementi:
- Responsabilità: sono responsabile, in qualsiasi modo, dell’organizzazione in cui sono inserito? o traggo semplicemente benefici dalla presenza di una struttura condotta da altrui responsabilità e interesse?
- Beni strumentali: impiego beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività? Non rileva il valore intrinseco dei beni.
- lavoro di terzi: mi avvalgo in via non occasionale di lavoro di altri soggetti, che superi la soglia dell’impiego di un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive?
È sufficiente che si riscontri la presenza anche di uno solo dei caratteri di cui sopra, affinché il tributo sia dovuto.
Ovviamente il riscontro va fatto caso per caso e può non essere agevole, e sovente possono esservi delle sfumature e delle situazione di confine che non sono facili da superare, specialmente quando non è presente una specifica pronuncia di Cassazione che riguarda il caso specifico. Inoltre bisogna considerare che è sempre il contribuente che ha l’onere di provare l’assenza dei caratteri di cui sopra, qualora sia egli ad agire per ottenere la restituzione del tributo. Viceversa, è l’Amministrazione finanziaria a dover provare la sussistenza della soggettività, ove agisca per richiedere il tributo ad un contribuente che non si ritenga interessato dallo stesso.
Quindi, conviene considerare che:
- ove la situazione sia assolutamente certa, non si debbono avere esitazioni. Quindi, se manca la soggettività la dichiarazione IRAP non va compilata, mentre se la soggettività è certa il modello deve essere inviato, così come deve essere effettuato il versamento del tributo;
- ove la situazione non sia del tutto certa, appare consigliabile evitare soluzioni promiscue, tese a porre in essere comportamenti non coerenti, quali la compilazione del modello, non seguita dal versamento del tributo, ovvero la presentazione della dichiarazione fatta seguire dalla presentazione di una integrativa tesa a cancellare il modello stesso.
Infatti, ove si scelga di compilare il modello senza provvedere al versamento del tributo, si riceverà la richiesta di versamento del medesimo, prima con un preavviso di irregolarità e, in caso di inerzia, con una cartella esattoriale. Il preavviso di irregolarità, ad oggi, non rientra pacificamente nel novero dei documenti impugnabili in contenzioso; la successiva cartella (che, invece, è impugnabile) pone invece il contribuente in una situazione di inferiorità, posto che il mancato tempestivo pagamento (fatta salva l’ipotesi di richiesta ed ottenimento della sospensiva), determina il possibile avvio delle azioni esecutive da parte dell’Agenzia della riscossione. Anche la presentazione della dichiarazione, seguita dalla successiva integrativa tesa ad annullare il modello originario non viene considerata dall’Agenzia un comportamento coerente, posto che si ritiene che con l’integrativa si possa solamente modificare ma non annullare una dichiarazione. In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di dimostrare, nella fase contenziosa, l’assenza di soggettività passiva, potendo ritrattare il contenuto della dichiarazione in ogni stato e grado del giudizio. Come ben si comprende però, se l’originaria dichiarazione non si considera annullata dall’integrativa, il debito originario viene considerato come esistente dall’Amministrazione che, per conseguenza, ne pretende il pagamento. Ecco allora che se non sussistono dubbi riguardo la soggettività, appare certamente più coerente non presentare il modello.