Pagamento delle imposte 2018: si parte il 2 luglio
È possibile beneficiare di 21 giorni in più per eseguire i pagamenti relativi al saldo 2017 e al primo acconto 2018 derivanti dai modelli REDDITI e IRAP, con la maggiorazione dello 0,4%. Questa è la novità più rilevante che caratterizza la campagna versamenti 2018, a cui saranno chiamati ad adempiere i contribuenti, e i relativi consulenti, a partire da fine giugno.
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (ad esempio, gli studi professionali associati), nonché i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, devono versare il saldo e la prima rata di acconto derivanti dai modelli REDDITI e IRAP entro il 30 giugno. Posto che il 30 giugno 2018 cade di sabato, tale termine è automaticamente differito a lunedì 2 luglio.
Avvalendosi di quanto previsto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, è possibile differire il pagamento entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Per il 2018, tale differimento decorre da lunedì 2 luglio, scadenza così posticipata in quanto il 30 giugno cade di sabato, comportando, di conseguenza, lo “slittamento” del termine di versamento al 1° agosto (in questo senso, cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 128/2007).
A questo punto è altresì possibile applicare l’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), che dispone il differimento al 20 agosto, senza maggiorazioni di interessi, dei termini per effettuare i versamenti tramite modello F24, compresi quelli rateizzati, che scadono dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Per effetto del periodo feriale, quindi, si determina l’ulteriore differimento dei termini di versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, al 20 agosto 2018.
Tutti i contribuenti tenuti a effettuare i versamenti possono beneficiare di tale differimento, a prescindere quindi dall’attività svolta e dall’assoggettamento agli studi di settore (a differenza di quanto accadeva per gli scorsi anni).
Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio i versamenti devono avvenire invece entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
I versamenti in argomento riguardano l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP, le addizionali IRPEF e IRES, l’addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”), determinate imposte sostitutive (es. per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 o il regime fiscale forfetario ex L. 190/2014), l’imposta sostitutiva sui capital gain in “regime di dichiarazione”, le imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE), l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte, l’IVA e l’eventuale maggiorazione del 3% dovuta per l’adeguamento agli studi di settore, i contributi INPS dovuti da artigiani commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate, i contributi dovuti alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri (CIPAG), il diritto annuale alle Camere di Commercio. Segue inoltre le stesse scadenze dell’IRPEF anche la cedolare secca sulle locazioni.