Pagamento degli stipendi dal 1° luglio 2018
Dal 1° luglio 2018 non sarà più consentito, ai datori di lavoro privati ed ai committenti, di pagare la retribuzione ed i compensi ( compresi eventuali loro acconti ) in contanti, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
Il fine della norma è quello di contrastare il fenomeno, ancora diffuso in alcune realtà, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento.
L’obbligo di pagamento della retribuzione / compenso ( o loro anticipazioni ) tramite sistemi tracciabili è stato pertanto introdotto dalla legge 205 del 27/12/2017, art. 1, commi 910-914, al fine di tutelare i lavoratori / collaboratori.
APPLICAZIONE
In assenza di puntuali indicazioni, si ritiene che rientrino tra le somme soggette al pagamento tracciabile, oltre alla retribuzione tabellare prevista dal CCNA di riferimento, le mensilità supplementari, i superminimi e tutti gli importi di natura retributiva previsti dal contratto applicabile al rapporto di lavoro.
Si ritiene che rimangono esclusi gli anticipi di cassa per fondo spese e somme similari.
MODALITA’ DI PAGAMENTO CONSENTITE
Bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale presso un c/c di tesoreria del datore di lavoro, emissione di assegno intestato e consegnato direttamente al lavoratore.
SOGGETTI ESCLUSI
Non rientrano nell’applicazione della normativa i rapporti instaurati con le Pubbliche Amministrazioni e i rapporti di lavoro domestico. Non si applica inoltre a borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.