Credito di imposta Tremonti-quater

Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare la prima parte del credito di imposta, che deve essere ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, è utilizzabile:
– dal 1 gennaio 2016, per gli investimenti agevolati effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;
– dal 1 gennaio 2017 per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015.
In entrambi i casi deve essere stato compilato il quadro RU della dichiarazione dei redditi, con indicazione del credito di imposta spettante.
Con la risoluzione n. 96/E/2015 è stato poi istituito il codice tributo valido per l’utilizzo del credito di imposta: codice 6856.
Alla compensazione non si applica la preclusione che prevede il divieto di utilizzo dei crediti di imposta erariali, in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500,00 euro.
Dall’inizio di quest’anno quindi, è utilizzabile il primo terzo del credito di imposta, per gli investimenti effettuati nel I semestre dell’anno 2015.