Abolizione dei Voucher: quali alternative?
A decorrere dal 17 marzo sia i soggetti privati sia i datori di lavoro non possono più acquistare i buoni lavoro per regolarizzare le prestazioni di lavoro accessorio. Quali sono le alternative?
Il lavoro intermittente
La forma contrattuale che più si avvicina allo strumento voucher è il lavoro intermittente, contratto con il quale il lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, sia a tempo indeterminato che a termine, con o senza l’obbligo di rispondere alla chiamata.
A differenza del voucher il lavoro intermittente è un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, prevede gli adempimenti tipici di un rapporto di lavoro e il suo utilizzo è soggetto a limiti che devono essere verificati sia in termini di ipotesi oggettive che di profili soggettivi.
A livello retributivo, il lavoratore a chiamata ha diritto alla retribuzione unicamente nei giorni e nelle ore in cui si rende necessaria la prestazione; in relazione al lavoro effettuato il dipendente a chiamata matura ferie, ex festività, ratei di mensilità aggiuntive e Tfr.
Nei periodi di attesa nella quale non vi è alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore non matura alcun trattamento né economico né normativo e non è titolare dei diritti spettanti ai lavoratori subordinati; è facoltà del datore di erogare un’indennità di disponibilità, determinata dai contratti collettivi, nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata.
Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate nell’arco dei 3 anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo; superato tale limite, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Il datore di lavoro deve effettuare preventivamente, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, una comunicazione alla sede dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente ogni volta intenda utilizza un lavoratore con contratto intermittente; la comunicazione può essere unica nel caso in cui il lavoratore debba svolgere un ciclo integrato di prestazioni per una durata non superiore a 30 giorni.
Collaborazione occasionale
Le prestazioni occasionali costituiscono una tipologia di collaborazione con la quale il committente incarica un soggetto a svolgere una determinata prestazione. Le caratteristiche principali di tale collaborazione sono:
- svolgimento della prestazione in completa autonomia;
- attività occasionale esercitata senza l’apertura della partita iva e senza obbligo di tenuta di libri e registri contabili.
Il lavoratore occasionale, pertanto, svolge la sua attività in modo autonomo, senza alcuna continuità nell’esecuzione delle prestazioni e senza nessun coordinamento con la organizzazione del committente; in questo tipo di collaborazione, pertanto, il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, non ha vincoli di orario e la sua attività è solo di supporto al raggiungimento degli obiettivi del committente.
La collaborazione occasionale può essere considerata lo strumento che appare più simile a rispondere alle esigenze connesse al lavoro accessorio, in quanto permette di regolarizzare situazioni estemporanee ed occasionali di richiesta di lavoro; tuttavia rappresenta la tipologia di prestazione più rischiosa da porre in essere in quanto:
- non prevede alcuna copertura Inail;
- prevede l’iscrizione alla gestione separata Inps solo nel caso in cui il lavoratore superi i 5.000,00 euro di compensi di natura occasionale nel corso dell’anno incluse le erogazioni di tutti i committenti.