Novità per le compensazioni in F24
Con l’art. 3 del recente D.L. 50/2017, in vigore dal 24 aprile scorso, vengono introdotte importanti novità in tema di compensazione dei crediti fiscali. Cosa cambia nel concreto?
Visto obbligatorio
Viene introdotti il visto di conformità obbligatorio per la compensazione orizzontale dei crediti fiscali, già per importi superiori a 5.000,00 euro (la soglia è stata quindi ridotti, dai precedenti 15.000,00 euro). Questo nuovo limite interessa sia i CREDITI IVA annuali, sia gli altri crediti tributari (IRPEF/IRAP, ritenute alla fonte, ecc…).
Divieto di compensazione
Viene inoltre vietata la compensazione per l’eventuale riversamento a seguito della procedura di recupero da parte dell’Agenzia a fronte dell’indebito utilizzo dei crediti.
Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici per le compensazioni
La presentazione di un mod. F24 che reca compensazioni di crediti fiscali dovrà, a prescindere dall’importo del credito e dall’importo del mod. F24 (quindi anche per i modelli non “a zero”), essere obbligatoriamente trasmesso seguendo i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).
Viene quindi soppresso il limite dei 5.000,00 euro (sotto la quale precedentemente le compensazioni potevano essere inviate anche tramite Home banking), e vengono equiparati i Mod. F24 a debito all’invio con canali dedicati (prima dell’entrata in vigore di questa normativa, gli F24 a debito potevano anch’essi essere inviati mediante canale Home banking).
Dubbi importanti da chiarire
Innanzi tutto, con riguardo alla decorrenza, l’Agenzia è già intervenuta con risoluzione 57/E/2017 precisando che in considerazione dei tempi tecnici di adeguamento, il controllo verrà effettuato a partire dal prossimo 1 giugno 2017.
Rimane ora da chiarire quali siano i crediti che dovranno passare necessariamente da Entratel e Fisconline. Tutti? Per coerenza con la norma, riteniamo che i crediti in questione debbano essere solo quelli derivanti da una dichiarazione, e quindi Credito IVA annuale e trimestrale, imposte sul reddito (addizionali comprese), ritenute alla fonte e imposte sostitutive, e tutti i crediti di imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Gli stessi, insomma, oggetto di intervento anche delle altre novità sopra richiamate.
Scongiurato il pericolo per la prossima imminente scadenza del 16 maggio, si spera che l’Agenzia delle Entrate intervenga nuovamente per chiarire anche il perimetro di applicazione della norma, chiarendo magari che l’obbligo non si estende ai piccoli crediti utilizzati molto spesso mensilmente (si pensi al Bonus Renzi), per i quali non ci sarebbe nessun beneficio di controllo all’indebito utilizzo, ma solo complicazioni inutili a carico dei contribuenti e dei loro consulenti.