Spese scolastiche e mensa detraibili per tutti
Dall’anno 2015 diventano detraibili tutte le spese scolastiche sostenute per i figli a carico, per un importo massimo di 400,00 euro per alunno o studente, comprese le spese per la mensa scolastica!
In data 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 107/2015, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”. Tale legge ha apportato anche rilevanti modifiche al TUIR (testo unico imposte sui redditi) riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione, in particolare modificando l’art. 15, comma 1, lettera e), e introducendo nello stesso articolo la nuova lettera e-bis).
La normativa in vigore fino al 31 dicembre 2014
Fino al 31 dicembre 2014 il vecchio art. 15, comma 1, lettera e) del TUIR riconosceva come detraibili le spese di istruzione per frequentare corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione. per le scuole non statali, i contributi pagati erano detraibili per un importo massimo pari alle tasse scolastiche da sostenere per scuole pubbliche di pari caratteristiche. Inoltre, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR risultavano detraibili le tasse scolastiche sostenute per scuole dell’infanzia e secondarie, per un importo massimo di 400,00 euro a studente.
Risultavano inoltre detraibili le spese di frequenza di asili nido dei propri figli, per un ammontare non superiore a 632,00 euro a figlio.
Cosa cambia dal 1 gennaio 2015
Il nuovo art. 15 del TUIR, come sopra richiamato, ha innanzi tutto semplificato il criterio di determinazione delle tasse universitarie non statali detraibili, prevedendo degli importi massimi da stabilire annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione, superando quindi la previgente situazione di incertezza operativa.
L’altra importante novità, relativa al nuovo testo dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR, è stata di fatto introdotta con l’interpretazione attuata dall’Agenzia delle Entrate, che nella Circolare Ministeriale 3/E del 02/03/2016, punto 1.15, sostiene che il nuovo art. 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR dispone la detrazione per i costi sostenuti “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione”. Di più, in un altro passo della C.M. sopra citata, l’Agenzia delle Entrate sostiene che rientrano fra le spese agevolabili “le tasse, i contributi obbligatori, nonchè i contributi volontari e le altre erogazioni deliberate dagli istituti, rientrano nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica”.