Condominio minimo: detrazioni semplificate!
Finalmente è stato semplificato l’iter da seguire per ottenere detrazioni per il recupero del patrimonio edilizo e il risparmio energetico da parte dei condomini con meno di 8 comproprietari.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 02 marzo 2016, ha infatti modificato le regole previgenti.
Ma andiamo con ordine.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell’agevolazione è stata subordinata, sin dall’entrata in vigore dell’agevolazione, alla circostanza che il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell’amministratore o di un condomino, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.
Con una prima CM 11/E dell’11 maggio 2014, è stato ricordato che in presenza di un “condominio minimo”, cioè di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini / comproprietari), risulteranno comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio (ad eccezione dell’obbligo di nomina dell’amministratore, nonchè dell’obbligo di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio).
Con RM 74/E del 27 agosto 2015 sono stati indicati gli adempimenti da adottare nel caso di interventi sulle parti comuni di un condominio minimo, effettuati nel 2014 senza aver chiesto il codice fiscale del condominio stesso. La risoluzione ha ribadito la necessità di chiedere il codice fiscale del condominio, ma è stato nel contempo evidenziato che il condominio, sui pagamenti effettuati per avvalersi dell’agevolazione fiscale, non deve effettuare le ritenute ordinariamente previste. Su tali pagamenti infatti si applica la sola ritenuta effettuata da Banche e Poste.
E veniamo ora alla semplificazione introdotta con la recente circolare
L’esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, hanno portato l’Agenzia delle Entrate a riconsiderare le istruzioni precedentemente fornite.
In particolare, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario / postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto dell’obbligo da parte di Banche e Poste di effettuare la ritenuta fiscale sui pagamenti, l’Agenzia ritiene ora che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio minimo, nelle ipotesi in cui i condomini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto.
In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico.
Naturalmente in caso di controllo bisognerà dimostrare che i lavori sono stati effettuati sulle parti comuni.