Le assegnazioni e le cessioni agevolate ai soci
La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare o cedere beni ai soci, approfittando di un trattamento fiscale di favore.
Le suddette operazioni comportano il pagamento di una imposta sostitutiva e, di fatto, rappresentano il naturale rimedio per fuggire dal regime delle società di comodo.
Tuttavia, gli strumenti possono essere utilizzati anche ai fini del soddisfacimento di una differente finalità di pianificazione e riduzione del carico fiscale in virtù di prospettate operazioni di dismissione o di cessazione dell’attività.
Soggetti interessati e tempistiche
Il provvedimento interessa sia le società di persone che quelle di capitali, quindi:
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.
Per godere dei benefici è richiesto che, entro il 30 settembre 2016, si assegnino o si cedano ai soci i beni.
Oggetto della assegnazione o cessione
Possono essere oggetto di assegnazione o cessione:
- i beni immobili (sia fabbricati che terreni), diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Immobili
(fabbricati e terreni) |
Immobili patrimonio di cui all’articolo 90 del TUIR | SI |
Immobili merce | SI | |
Immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E, A/10), non utilizzati nell’attività di impresa (sono i beni inutilizzati, quelli locati a terzi, concessi in comodato, ecc.) | SI | |
Immobili strumentali per destinazione, utilizzati nell’attività di impresa (per i terreni agricoli si tratta di quelli utilizzati per la coltivazione o l’allevamento di bestiame).
Non rientrano in questa categoria i beni, di qualsiasi natura, detenuti dalle immobiliari di gestione |
NO | |
Mobili registrati
(auto, aerei, natanti) |
Non utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’attività | SI |
Utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’attività
(ad esempio, auto per società di noleggio, scuola guida, etc.) |
NO |
Le caratteristiche del bene vanno verificate al momento della cessione o della assegnazione.
Condizioni richieste in capo ai soci
Tutti i soci beneficiari della assegnazione o della cessione agevolata:
- devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015 (per le società di persone dovrebbe rilevare la presenza di un qualsiasi titolo avente data certa, mentre per le società di capitali – ormai prive del libro soci – dovrebbe rilevare l’iscrizione al Registro delle imprese);
- ovvero devono essere iscritti, entro il 30 gennaio 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015.
Nel caso di cessione, non è necessario che tutti i soci siano coinvolti.
In caso di eventuali modifiche della compagine societaria:
- il beneficio è riservato al socio che fosse già tale alla data del 30.09.2015;
- la quota di partecipazione rilevante, invece, è quella esistente al momento della operazione (assegnazione o cessione);
- i soci entrati nella compagine societaria dopo il 30.09.2015 non possono godere dei benefici.
Imposta sostitutiva delle imposte dirette (in capo alla società)
Il carico fiscale dell’operazione si concretizza nella applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap su un imponibile determinato come differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Nel caso in cui oggetto di assegnazione siano degli immobili
su richiesta della società il valore normale può essere determinato in misura pari a quello catastale
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
Si precisa inoltre che:
- è possibile attestarsi anche ad un valore intermedio tra il valore normale e catastale;
- è possibile che non si evidenzi alcuna materia imponibile, ove il costo fiscalmente riconosciuto sia maggiore del parametro di confronto (non è dunque indispensabile pagare imposta sostitutiva).
Sulla base imponibile così determinata, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (dovuta anche dalle società di persone) nella misura:
- dell’8%, normalmente;
- del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione (si assoggetta a sostitutiva maggiorata anche la società in perdita sistemica).
Vi è un ulteriore eventuale carico fiscale da considerare.
Infatti:
- ove la società annulli riserve in sospensione di imposta in occasione della assegnazione
su tali importi deve essere applicata una ulteriore imposta sostitutiva nella misura del 13%.
I termini per i pagamenti di queste imposte sono:
- il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016;
- il 40% restante entro il 16 giugno 2017.
Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Tassazione ed effetti fiscali in capo ai soci
Nel caso di cessione agevolata, il socio non subisce, ovviamente, alcuna tassazione.
Nel caso di assegnazione agevolata, invece, l’operazione si considera come distribuzione di utili in natura (quindi tassata), sia pure su una base imponibile ridotta rispetto a quella ordinaria (vale a dire il valore normale dei beni ricevuti).
Questo perché:
- il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società assegnanti va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società;
- il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute (e, quando tale riduzione supera il costo fiscalmente riconosciuto, si produce il c.d. “sottozero” che determina la tassazione come dividendo).
Ovviamente, la fiscalità dell’operazione può assumere riflessi differenti a seconda del tipo di riserve che si utilizzano per realizzare l’operazione, oppure del tipo di società che effettua l’assegnazione stessa.
Società assegnante | Tipo di riserva | Effetti per il socio |
Società di persone | Riserva di utili | Nessuno |
Riserva di capitale | Riduzione del costo della partecipazione | |
Società di capitale | Riserva di utili | Utile in natura |
Riserva di capitale | Riduzione del costo della partecipazione |
Per quanto attiene al bene assegnato al socio:
- il costo fiscalmente riconosciuto è pari al valore normale (o catastale) utilizzato dalla società per il calcolo della base imponibile della sostitutiva;
- dal momento di assegnazione ricomincia il decorso del quinquennio oltre il quale la eventuale plusvalenza conseguita non è tassata.
Riflessi ai fini delle imposte indirette
La norma prevede che, per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili siano ridotte alla metà, e le imposte ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa.
Nessuna previsione specifica è stata assunta ai fini dell’Iva, con la conseguenza che il tributo rimane dovuto nei modi ordinari.
A tal fine, si ricorda che nel caso di immobili acquisiti dalla società senza Iva (quindi acquisti da un privato, acquisti effettuati prima del 1973, acquisti da un operatore IVA che ha applicato il regime dell’esenzione), l’assegnazione non richiede applicazione dell’Iva, salvo l’obbligo di effettuare la rettifica nei casi di detrazione di imposta sulle spese di manutenzione, recupero o riparazione avvenuta nel decennio di osservazione.