I superammortamenti
La Legge di Stabilità, per incentivare i nuovi investimenti, ha previsto un’agevolazione che consente una maggiore deduzione del costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi. Tale agevolazione è più interessante rispetto alle ultime agevolazioni “Tremonti”, perché non vi sono particolari limitazioni circa i beni agevolabili (gli immobili sono comunque esclusi), e non vi è la necessità di fare raffronti con gli investimenti realizzati nel passato (quindi ogni bene acquistato, che rispetti i requisiti, dà diritto al beneficio fiscale). Non contano neanche le dismissioni: se un bene agevolato viene ceduto, semplicemente cessa di dare il vantaggio fiscale, nel senso che, non essendo più stanziati ammortamenti, non vi sarà alcun ulteriore bonus da beneficiare.
Come funziona l’agevolazione
L’articolo 1, comma 91 stabilisce che: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.”
In altre parole:
– il costo del bene viene aumentato del 40% al fine del calcolo degli ammortamenti, deduzione che viene calcolata in via extracontabile. Considerando un bene di costo 100 con aliquota di ammortamento del 20%, ogni anno saranno stanziati a conto economico ammortamenti per 20, in quanto tali deducibili; in aggiunta sarà possibile beneficiare di una ulteriore deduzione di 8, quale variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi;
– il bonus riguarda anche i beni utilizzati in forza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine il canone di leasing viene maggiorato del 40%: la norma non è chiara sul punto, ma si ritiene che la maggiorazione riguardi solo la quota capitale e non anche la quota interessi. Come nel caso degli ammortamenti, anche per i leasing la maggiore deduzione viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico;
– sono invece esclusi dall’agevolazione i beni utilizzati ad altro titolo, quali il noleggio, la locazione, il leasing operativo, etc..
Per esplicita previsione normativa il beneficio interessa le imposte sui redditi, quindi sia l’Irpef che l’Ires.
I beni agevolabili
Dal punto di vista oggettivo, ossia per l’individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che l’agevolazione riguarda solo i beni materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.) e che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita). La norma richiede che l’aliquota di ammortamento del bene sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.
Sono invece esclusi dal bonus i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell’attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l’aliquota di ammortamento è del 10%), e i beni indicati nell’allegato 3 alla Legge di stabilità, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.)
La norma richiede che i beni strumentali siano nuovi. Con riferimento ai chiarimenti forniti in passato in merito all’agevolazione Tremonti, ricordiamo che:
– I beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);
– I beni destinati all’esposizione (show room);
– Per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un’attestazione in merito alla irrilevanza del componente usato rispetto all’insieme (prevalenza dei componenti nuovi rispetto a quelli usati).
La norma agevola anche la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli automezzi di cui all’articolo 164, lettera b), Tuir (ossia quelli ad uso promiscuo, caratterizzati dalla presenza un tetto superiore al costo fiscalmente rilevante). In questo caso, l’agevolazione si applica non direttamente sulle quote di ammortamento o sui canoni, bensì incrementando del 40% la soglia massima di costo fiscalmente rilevante per gli automezzi di cui alla lettera b), articolo 164. Su tali nuove soglie si calcola la percentuale di ammortamento, alla quale applicare le percentuali di rilevanza, rispettivamente del 20% e del 80%. Il beneficio appena descritto interessa anche i beni in leasing, posto che nel calcolo del canone deducibile occorre tenere in considerazione il limite massimo di rilevanza fiscale del bene.
Soggetti interessati
Il beneficio compete sia ai soggetti esercenti attività d’impresa, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva (società di persone o società di capitali), sia a favore dei soggetti che producono reddito di lavoro autonomo.
Il periodo agevolato
L’agevolazione compete per i beni acquisiti nell’intervallo temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Per i beni acquisiti in proprietà si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l’agevolazione (ad eccezione delle clausole di riserva della proprietà e delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, che ai fini fiscali sono irrilevanti). Per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, la regola è l’ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui il bene è agevolato), a meno che il contratto non preveda la liquidazione di SAL definitivi nel qual caso rileva l’importo di tali SAL liquidati. Per i beni in leasing, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all’utilizzatore (risultante dal verbale di consegna).
Plusvalenze e manutenzioni
Si evidenzia infine, che l’incremento del costo fiscale del bene ha effetto solo su ammortamenti e canoni di leasing, mentre non ha alcuna rilevanza nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze in sede di cessione del bene. Quando il bene sarà ceduto occorrerà calcolare plus e minus come se la presente disciplina non fosse esistita.
Allo stesso modo, l’incremento del costo fiscale del bene non ha alcun effetto neppure sul calcolo del plafond per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione.