INCOTERMS – Cosa sono e come si usano
Gli INCOTERMS (in italiano termini di resa), consistono in una classificazione standard universalmente riconosciuta, elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, per indicare in maniera chiara e univoca i termini commerciali di consegna utilizzabili nelle compravendite internazionali.
E’ bene quindi sapere che gli INCOTERMS:
– separano il concetto di proprietà e di passaggio di proprietà da quello di suddivisione di costi e rischi di trasporto;
– indicano chiaramente obblighi e rischi a carico di venditore e compratore e determinano, in maniera precisa, il luogo e il tempo in cui avviene il passaggio dei rischi fra gli stessi soggetti;
– non si applicano al contratto di trasporto, ma al contratto di vendita;
– non regolano tutti i rapporti relativi ad un contratto di compravendita, ma solamente quelli relativi alla resa delle merci in ambito internazionale (quando quindi è previsto un passaggio di frontiera);
Le prime regole furono pubblicate nel 1936. Nel tempo si sono susseguite poi varie versioni, che hanno via via cambiato alcune clausole, per cui è utile quando si indica il termine di resa, indicarne anche l’anno (es: incoterms 2000). L’ultima edizione, ancora adesso in vigore, è quella dell’anno 2000.
Prima di vedere nel dettaglio le condizioni di resa, vediamo come possono essere raggruppate:
– le condizioni di resa del gruppo F (che iniziano quindi con F, FCA – FAS – FOB), indicano situazioni nelle quali il venditore deve consegnare le merci al vettore indicato dal compratore, che si fa quindi carico di tutti i costi e di tutti i rischi di strasporto;
– le condizioni di resa del gruppo C (che iniziano con C, CFR – CIF – CPT – CIP), indicano situazioni nelle quali il venditore si fa carico dei costi di trasporto, ma non dei relativi rischi;
– le condizioni di resa del gruppo D (che iniziano con D, DAF – DES – DEQ – DDU – DDP), indicano situazioni nelle quali il venditore si fa carico di tutti i rischi e i costi del trasporto.
Questa una breve descrizione delle singole condizioni:
EXW – Ex Works: il venditore adempie l’obbligo di consegna con il mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali. Questo incoterm comporta per il venditore il minimo livello di obblighi.
FCA – Free Carrier – Franco Vettore: il venditore adempie l’obbligo di consegna con il rimettere la merce sdoganata all’esportazione al vettore, designato dal compratore, nel luogo o nel punto convenuto. Il venditore è responsabile del caricamento solo se la consegna è effettuata nei suoi locali.
FAS – Free Alongside Ship – Franco Lungo Bordo: il venditore adempie l’obbligo di consegna con il compratore, portando la stessa sottobordo della nave o sulla banchina o sui mezzi galleggianti nel porto di imbarco convenuto. A partire da quel momento, tutti i costi e tutti i rischi sono a carico del compratore.Questo incoterm può essere usato solo in caso di trasporto marittimo.
FOB – Free On Board – Franco a Bordo: il venditore adempie l’obbligo di consegna nel momento in cui la merce ha oltrepassato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Questo incoterm può essere usato solo in caso di trasporto marittimo.
CFR – Cost and Freight – Costo e Nolo: il venditore adempie l’obbligo di consegna nel momento in cui la merce ha oltrepassato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il venditore inoltre dovrà sopportare tutti i costi, ma non i relativi rischi, necessari per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto. Questo incoterm può essere usato solo in caso di trasporto marittimo.
CIF – Cost Insurance and Freight – Costo Assicurazione e Nolo: il venditore adempie l’obbligo di consegna nel momento in cui la merce ha oltrepassato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il venditore dovrà però anche sopportare i costi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, e quelli relativi allo sdoganamento della merce per l’esportazione, ma ha anche l’bbligo di fornire una copertura assicurativa minima contro il rischio del compratore di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto. I rischi di perdita o danneggiamento della merce e le eventuali spese supplementari, dopo che la merce ha oltrepassato le mura della nave, rimangono a carico del compratore. Questo incoterm può essere usato solo in caso di trasporto marittimo.
CPT – Carriage Paid To – Trasporto Pagato Fino a: il venditore adempie l’obbligo di consegna nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore da lui stesso designato. Il venditore deve però pagare il costo del trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto. Nel termine CPT lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.
CIP – Carriage Insurance Paid To – Trasporto e Assicurazione Pagato Fino a: il venditore ha gli stessi obblighi previsti dal termine precedente, con l’onere in più di dover fornire un’assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore stipula quindi a suo carico un contratto di assicurazione (minimale). Il rischio rimane comunque a carico del compratore.
DAF – Delivered At Frontier – Reso Frontiera: il venditore adempie l’obbligo di consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nel luogo e nel punto convenuto che dovrà trovarsi prima della frontiera doganale del paese confinante. Il venditore ha l’obbligo di sdoganare la merce all’esportazione, ma non all’importazione. Il venditore non è tenuto a scaricare la merce dal mezzo di trasporto. Questo incoterm è più adatto al trasporto per ferrovia o via strada.
DES – Delivered Ex Ship – Reso Ex Ship: il venditore adempie l’obbligo di consegna mettendo la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. L’obbligo di sdoganare la merce è a carico del compratore. Il venditore è tenuto a sopportare tutte le spese e i rischi di danni conseguenti al trasporto delle merci fino al porto di destinazione. Questo incoterm può essere usato solo in caso di trasporto marittimo.
DEQ – Delivered Ex Quay – Reso Banchina: il venditore adempie l’obbligo di consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, non sdoganata all’importazione, sulla banchina nel porto di destinazione convenuto, sopportando quindi, rispetto al termine precedente, anche i costi e i rischi relativi allo scarico dalla nave al porto di destinazione convenuto. Questo incoterm può essere usato solo in caso di trasporto marittimo.
DDU – Delivered Duty Unpaid – Reso Non Sdoganato: il venditore adempie l’obbligo di consegna mettendo a disposizione la merce del compratore nel luogo convenuto nel paese di destinazione. il venditore deve sopportare i costi e i rischi per far giungere la merce in detto luogo. Nono sono comunque a carico del venditore le incombenze doganali, e cioè i dazi e gli altri oneri cui la merce è soggetta per l’importazione nel paese di destinazione, come pure i costi e i rischi per lo svolgimento delle formalità doganali.
DDP – Delivered Duty Paid – Reso Sdoganato: il venditore adempie l’obbligo di consegna della merce al compratore, mettendola a disposizione dello stesso già sdoganata all’importazione, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore quindi deve sopportare anche tutti i costi e i rischi relativi alle operazioni di sdoganamento, dazi compresi.Attenzione: questo termine non dovrebbe essere usato per quei paesi di destinazione, nei quali il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione (es: Brasile).