Rivendita autovetture usate: gli aspetti IVA
Nel momento in cui un soggetto passivo IVA (imprenditore o professionista che sia) si trova nella necessità di rivendere un veicolo a suo tempo acquistato e divenuto ora usato, si rende necessario individuare il corretto trattamento IVA della relativa cessione.
Il trattamento IVA corretto varia al variare del regime di detraibilità in vigore al momento dell’acquisto.
Nel caso in cui l’IVA sull’acquisto sia stata integralmente detratta (il caso più semplice) all’atto dell’acquisto, il corrispettivo della cessione dovrà essere ovviamente integralmente soggetto all’IVA con aliquota ordinaria, oggi del 22%.
Nel caso opposto invece in cui L’IVA sull’acquisto sia stata totalmente non detratta al momento dell’acquisto, sia per indetraibilità oggettiva ai sensi dell’art. 19, 19 bis 1, e 19 bis 2 del DPR 633/72 (per esempio per veicoli acquistati prima del 1° gennaio 2001, quando cioè vigeva un regime di indetraibilità oggettiva totale), sia per indetraibilità soggettiva (soggetti con pro-rata di indetraibilità pari al 100%), il corrispettivo della cessione sarà integralmente senza applicazione dell’IVA, in quanto si tratterà di operazione esente ai sensi dell’art. 10 n. 27 quinquies del DPR 633/72.
Nel caso in cui l’IVA sull’acquisto sia stata solo parzialmente detratta, probabilmente quello numericamente più probabile, si dovrà fare riferimento all’art. 13 comma 5 del DPR 633/72, che prevede che “per le cessioni che hanno oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art. 19 bis 1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti“.
La cessione sarà quindi parzialmente imponibile con IVA ad aliquota ordinaria, e in parte non soggetto ad imposta ai sensi dell’art. 13 comma 5 DPR 633/72, e questo indipendentemente dalla percentuale di detrazione applicata al momento dell’acquisto, basta che si tratti di una indetraibilità parziale.
Si ricorda infatti che nel tempo, a partire dal 1° gennaio 2001, si sono succedute diverse norme che hanno previsto diverse percentuali di indetraibilità oggettiva sull’acquisto di autovetture (prima del 90% ridotta poi all’ 85%, poi un periodo di sostanziale detraibilità legata all’inerenza dell’utilizzo, fino all’aliquota attuale del 60%).
Negli anni in cui era in vigore la detraibilità del 10% e del 15%, era stata introdotta un’apposita norma (art. 30 comma 4-6 della Legge 388/2000), al fine di armonizzare il sistema di indetraibilità parziale con il regime del margine. Tale norma prevedeva che nel caso di acquisto di autovetture con IVA applicata sul 10% prima, e 15% poi del prezzo, la successiva rivendita potesse avvenire mediante utilizzo del regime del margine applicabile ai beni usati. Con l’ampliamento della detraibilità al 40%, tale norma non venne aggiornata, con il risultato che di fatto il regime del margine non poteva più essere applicato a questo tipo di autovetture.
Ebbene questo problema è stato di fatto risolto con l’emanazione della C.M. n. 8/E del 13/03/2009, § 6.2, il quale ha chiarito che con l’entrata in vigore della nuova detraibilità oggettiva al 40%, quanto previsto dall’art. 30 comma 4-6 della Legge 388/2000 dovesse di fatto ritenersi superato.
Nel caso infine in cui l’acquisto sia stato effettuato da un contribuente nel regime dei minimi, un privato, o nel regime del margine, la relativa cessione dovrà essere effettuata nel regime del margine (art. 36 DL 41/95). L’iva quindi dovrà essere applicata per scorporo solo sull’eventuale margine positivo dell’operazione (prezzo di vendita maggiore del prezzo di acquisto).
Si evidenzia che l’analisi relativa al regime di detraibilità utilizzato in fase di acquisto, vada effettuata tenendo anche conto dell’eventuale rettifica di detraibilità applicata in seguito alla presentazione dell’istanza di rimborso, prevista ai sensi del DL 258/2006, entro il 20 ottobre 2007.
Per quanto riguarda infine la cessione dei contratti di leasing di veicoli, per i quali la detraibilità dell’IVA è limitata al 40%, la cessione del contratto è equiparata alla cessione del veicolo, per cui la base imponibile sarà calcolata come sopra evidenziato (C.M. n. 8/E del 13/03/2009 § 6.1).