Contabilizzazione del leasing e prevalenza della sostanza sulla forma
Come noto il D. Lgs. 139/2015 (c.d. decreto bilanci), nonostante sostenga con più enfasi il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, non interviene sul trattamento contabile del contratto di leasing, così come invece è stato da più parti invocato, specialmente dalla dottrina prevalente.
Come noto infatti, vi sono due diverse modalità con le quali si può procedere a contabilizzare un contratto di leasing:
– metodo patrimoniale: quello ancora oggi previsto dalla normativa, secondo il quale il contratto viene contabilizzato secondo un’approccio formale. Quindi si rilevano i canoni a costo (spalmando il costo complessivo per la durata temporale del contratto), e iscrivendo il bene a cespite sollo alla fine del contratto, per un valore pari al valore di riscatto;
– metodo finanziario: quello previsto dalla “moderna dottrina aziendale”, nonchè dalla prassi internazionale (principi contabili IAS), secondo il quale il bene è sostanzialmente nella disponibilità dell’utilizzatore fin da subito (anche se non se ne possiede giuridicamente ancora la proprietà), e quindi è giusto che il bene venga inserito fra le immobilizzazioni, e partecipi alla determinazione dei risultati dell’esercizio mediante il procedimento dell’ammortamento. Si rileverà quindi il costo a cespite, il debito per i canoni fra i debiti, e gli interessi passivi relativi al contratto di finanziamento parteciperanno alla determinazione del risultato dei vari esercizi secondo il criterio della competenza.
Nei prossimi bilanci quindi, si continuerà a utilizzare il metodo patrimoniale, indicando poi in Nota Integrativa (come previsto dall’art. 2427 comma 1 numero 22, c.c.) gli effetti che l’applicazione del metodo finanziario avrebbe avuto sul bilancio dell’esercizio (sia in termini patrimoniale che in termini economici).
Il parere di chi scrive, anche rischiando di apparire obsoleto o fuori moda, è che tutto sommato in questo caso non si tratti solo di forma, ma anche di sostanza. Stante la normativa civilistica italiana, e vedendo quello che succede nei casi in cui il contratto di leasing non viene onorato a causa delle difficoltà finanziarie dell’utilizzatore, non ci sembra di poter sostenere che l’acquisizione di un bene in leasing sia nella sostanza dei fatti equiparabile (dal punto di vista degli effetti giuridici), ad un acquisto diretto dello stesso.
Non me ne vogliano i fan degli IAS e i membri della moderna dottrina aziendale, sembra però che a volte si tenda per partito preso a considerare obsoleti e quindi non più coerenti quei principi contabili nazionali che si basano invece a mio parere su concetti economici e ragionieristici lontani si nel tempo, ma sempre attuali e coerenti. Tutto questo a favore di principi contabili internazionali che alcune volte hanno poco a che fare con la nostra cultura e il nostro sistema giuridico, e che altre invece sembrano solo modi diversi di esprimere concetti comunque già previsti nei nostri principi contabili e nelle nostre regole di bilancio.