Costi blacklist in Svizzera
L’art. 110 comma 10 e seguenti del DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi), prevede una norma di contrasto alle transazioni compiute con operatori situati in paradisi fiscali (quindi in paesi a bassa fiscalità, o con i quali non esiste un sistema codificato di adeguato scambio di informazioni fiscali). Tale norma prevede una presunzione di indeducibilità dei costi derivanti da queste transazioni.
Questa presunzione si traduce in una ripresa in aumento da dover effettuare nella dichiarazione dei redditi.
Trattandosi comunque di presunzione relativa, il contribuente ha l’opportunità di dedursi i relativi costi (effettuando anche una contestuale variazione fiscale negativa al reddito di impresa dichiarazione nella propria dichiarazione dei redditi mod. UNICO), se alternativamente: dimostra che:
– l’operatore estero svolge prevalentemente un’attività economica effettiva;
– le operazioni effettuate rispondono ad un effettivo interesse economico.
In entrambe le ipotesi, il contribuente è tenuto anche a dimostrare l’effettività dell’operazione.
Si ricorda anche che la dimostrazione sopra richiamata, può essere data in via preventiva tramite interpello, o entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione di apposita richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I paesi cosiddetti “paradisi fiscali” sono identificati da un apposito decreto ministeriale. La legge di stabilità 2015 ha stabilito che tali paesi debbano essere identificati unicamente in base al criterio dell’esistenza di accordi relativi allo scambio di adeguati informazioni fiscali.
Di conseguenza, il 27 aprile 2015 è stato emanato un nuovo decreto ministeriale, che ha peraltro identificato i nuovi “paradisi fiscali” ricalcando di fatto l’elenco e le logiche precedenti (in quanto si è ritenuto che gli accordi di scambio non devono solo essere stati sottoscritti, ma devono essere anche già in vigore). Tale decreto conferma la suddivisione dei paesi black list in tre categorie:
1) quelli che si considerano in ogni caso paradisi fiscali (in questo elenco non è presente la Svizzera);
2) quelli che si considerano paradisi fiscali come regola generale, salvo prevedere delle eccezioni per determinate categorie di società (neanche in questo articolo è presente la Svizzera);
3) quelli si considerano paradisi fiscali solo con particolare riferimento a limitate tipologie di società (in questo elenco è presente la Svizzera, che infatti si considera black list solamente con riferimento alle imprese non soggette alle imposte cantonali e municipali);
In assenza di espressa previsione normativa, si deve ritenere che questa nuova lista sia entrata in vigore con l’entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2015).
Si evidenzia quindi che le operazioni con la Svizzera sono soggette alla normativa Black List prevista dall’art. 110 comma 10 e seguenti, solamente nel caso in cui tali operazioni sono poste in essere con soggetti che non pagano le imposte cantonali e municipali.
Da questo si desume che la separata indicazione nella dichiarazione dei redditi, e l’inversione dell’onere della prova circa la deducibilità di questi costi, valgono solamente in questo ultimo caso.
Nel momento in cui invece si ottiene una documentazione che sia idonea a dimostrare che il proprio fornitore Svizzero paghi le imposte cantonali e municipali (per esperienza è sufficiente una dichiarazione sottoscritta e su carta intestata del fornitore, magari corredata da un certificato camerale o fiscale di residenza), tale fornitore va considerato escluso da tutti i punti di vista dalla normativa in commento, e come tale quindi non va neanche indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi.
La dimostrazione del pagamento delle imposte cantonali e municipali infatti, non deve essere considerata come una terza modalità alternativa per dimostrare la deducibilità del costo della transazione (prevista all’interno del sistema normativo), ma la prova che non si rientra in tale disciplina, poiché non si è avuto a che fare con una società inserita nell’elenco dei paesi black list.