Pagamento in contanti da parte di turisti stranieri: è possibile?
Quanto possono spendere i turisti stranieri in Italia che vogliono utilizzare i contanti per l’acquisto di beni e servizi? Cosa prevede la normativa in deroga alle limitazioni dell’uso del contante ordinariamente previste per cifre pari o superiori a 1.000,00 euro?
Il D.L. 16/12, convertito nella L. n. 44/12, introduce un regime di deroga al limite ordinario, valevole in generale in Italia per gli acquisti effettuati in contanti e facilita alcune imprese nel rapporto commerciale con i turisti stranieri. Bisogna però conoscere questa normativa di deroga, ed attivarsi per tempo in via preventiva. Vediamo insieme perchè.
L’art. 3 del D.L. 16/12 stabilische che:
cosa?
– l’acquisto di beni;
– l’acquisto di prestazioni di servizi;
collegati al turismo ed effettuati presso i soggetti di cui al D.P.R. n. 633/72, quindi:
da parte di chi?
– soggetti di cui all’art. 22: commercianti al minuto, alberghi e ristoranti, prestazioni di trasporto di persone e veicoli, prestazioni di servizi resi da imprese in locali aperti al pubblico, attività di organizzazione di escursioni in genere effettuata da agenzie di viaggio e turismo;
– soggetti di cui all’art. 74: agenzie di viaggio e di turismo per l’organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e servizi connessi a corrispettivo globale;
effettuati nei confronti di :
che stranieri possono beneficiare della deroga?
– persone fisiche private;
– che non siano cittadini Italiani, di uno dei 28 paesi della UE, nè cittadini di uno degli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia);
che non abbiano residenza in Italia;
può avvenire con denaro contante fino alla somma massina di 15.000,00 euro.
Per potersi avvalere di questa possibilità, i cedenti / prestatori, devono:
– comunicare all’Agenzia delle Entrate, telematicamente e preventivamente all’effettuazione dell’operazione, il numero del c/c bancario o postale che utilizzeranno per il versamento del denaro contante ricevuto;
– acquistare la fotocopia del passaporto in corso di validità del turista;
– versare il denaro contante incassato il primo giorno feriale successivo a quello della vendita, nel conto corrente indicato preventivamente all’Agenzia delle Entrate;
– consegnare allo sportello bancario copia dell’avvenuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere del regime di deroga;
– comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni realmente effettuate, mediante separata indicazione nello “spesometro” annuale.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e per assistere i soggetti interessati ad adempiere alla comunicazione preventiva, e a predisporre l’autocertificazione da far compilare e sottoscrivere al cliente straniero.