Bonus Edilizia: limite di spesa per ogni unità abitativa
Le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono detraibili nella misura del 50% fino a un ammontare massimo di 96.000,00 euro. Dal 01 gennaio 2016 tornerà invece a regime quanto previsto dall’art. 16-bis del TUIR: l’aliquota di detrazione sarà pari al 36% e il limite massimo di spesa diverrà 48.000,00 euro.
Con riferimento al tetto di spesa, si evidenzia che lo stesso riguarda ogni distinto intervento agevolato, relativo ad una singola unità immobiliare privata a destinazione residenziale, compresa delle eventuali relative pertinenze, ancorchè in situazione di comproprietà o contitolarità di diritti.
Quindi se l’intervento riguarda più unità immobiliari residenziali, il limite deve essere riferito a ciascuna di esse in maniera distinta, con potenziali effetti moltiplicativi! Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate inoltre, ai fini del calcolo della detrazione occorre fare riferimento alle unità immobiliari censite in Catasto all’inizio dei lavori, e non a quelle risultanti al termine degli stessi (C.M. 11/05/98 n. 121).
Con riferimento invece alle pertinenze dell’unità principale, sempre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite massimo di spesa deve essere riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze, unitariamente considerate (C.M. 04/06/2007 n. 124). Pertanto, i lavori che riguardano più pertinenze distintamente accatastate non generano un effetto moltiplicativo in relazione al limite massimo di spesa. Quindi, nel caso in cui l’intervento agevolativo interessa soltanto le pertinenze di una stessa abitazione, il limite di spesa rimane unitario (oggi 96.000,00 euro).