IVA: reverse charge in edilizia, i chiarimenti ministeriali
Finalmente, dopo tre mesi dall’entrata in vigore delle novità in tema di reverse charge, è stata pubblicata la circolare ministeriale che fornisce i primi chiarimenti in materia (C.M. 14/E del 27 marzo 2015).
Ma andiamo con ordine. L’art. 1, comma 629 e 631, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), aveva introdotto nuove fattispecie di applicazione del regime del reverse charge, andando ad integrare l’art. 17 del DPR 633/72, aggiungendo la nuova lettera a-ter) al comma sesto (per il settore edile ed energetico), e modificando l’art. 74, comma settimo (per i pallet recuperati).
Con riferimento al settore edile, è stata prevista l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Queste novità, si affiancano a quelle già presenti nel settore edile in tema di reverse charge. L’ordinamento italiano infatti già prevedeva l’applicazione di questo meccanismo “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confonti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore” (art. 17, comma sesto, lettera a), DPR 633/72).
L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l’ambito oggettivo di tale normativa va limitato alle ipotesi di subappalto nel comparto dell’edilizia. i servizi di subappalto sono rilevanti, per l’applicazione di questa normativa, solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia di subappalto (a nulla rilevando la composizione dei beni e dei servizi forniti all’interno dell’appalto), o se effettuati in base a un contratto di prestazione d’opera (qui si diventa rilevante la prevalenza del fare rispetto al bene ceduto)
Era stato anche già chiarito che per settore edile si dovesse fare riferimento alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.
Ora, l’obbligo di inversione contabile viene esteso anche alle seguenti prestazioni relative ad edifici:
- servizi di pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento.
Le novità quindi, riguardano attività in campo edile già interessate al meccanismo del reverse charge. Si evidenzia però che il contenuto della lettera a-ter) risulta oggettivamente contiguo e complementare rispetto alla previsione di cui alla lettera a) già in vigore, ma al contempo se ne differenzia sotto molteplici aspetti.
Ambito di applicazione
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che, per evitare incertezze applicative, debba farsi riferimento ai codici attività della tabella ATECO. Si evidenzia comunque che, indipendentemente dal codice attività prevalente esercitato e comunicato all’Agenzia delle Entrate, devono applicare il reverse charge tutti gli operatori economici che rendono servizi di cui alla lettera a-ter).
L’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che in queste fattispecie l’inversione contabile si applica indipendentemente dal contratto esistente fra le parti (appalto, subappalto, ecc…). Deve comunque sempre trattarsi di prestazioni di servizi. Rimane quindi anche in questo caso escluso il caso della vendita di beni con posa in opera, in quanto tali operazioni ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
Definizione di Edifici
L’Agenzia delle Entate chiarisce che il legislatore, utilizzando il riferimento specifico alla nozione di edificio, abbia voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati, intesi come “qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.” Devono intendersi quindi sia fabbricati ad uso abitativo sia quelli strumentali, compresi gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3, e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F4. Devono quindi intendersi esclusi terreni, parti di suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc…
Pulizie negli edifici
Per effetto delle modifiche normative, a decorrere dal 1° gennaio 2015 alle prestazioni di servizi di pulizia relatie ad edifici si applica il meccanismo dell’inversione contabile. L’unica condizione richiesta quindi è che tali prestazioni siano “relative ad edifici”. Con riferimento alla tabella ATECO, si deve fare riferimento ai seguenti codici attività: 81.21.00 (pulizia generale di edifici), e 81.22.02 (altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti, con esclusione degli impianti e macchinari in quanto non rientranti nella definizione di edificio).
Demolizione Installazione di Impianti e Completamento degli edifici
Analogamente a quanto sopra osservato, anche per individuare tali prestazioni è necessario fare riferimento alla tabella ATECO:
43.11.00 (demolizione)
43.21.01 (installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opre di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione))
43.21.02 (installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione))
43.22.01 (installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione)
43.22.02 (installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione))
43.22.03 (installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione))
43.29.01 (installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili)
43.29.02 (lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni)
43.29.09 (altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
Completamento di edifici
Il termine “completamento” è utilizzato dal legislatore in modo atecnico. Al fine di individuare le prestazioni rientranti nella nozione di “completamento di edifici”, si deve quindi fare nuovamente riferimento ai codici ATECO:
43.31.00 (intonacatura e stuccatura)
43.32.01 (posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate)
43.32.02 (posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili – esclusa la posa di arredi)
43.33.00 (rivestimento di pavimenti e di muri)
43.34.00 (tinteggiatura e posa in opera di vetri)
43.39.01 (attività non specializzate di lavori edili / muratori – limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
43.39.09 (altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.)
Si desume quindi che:
- le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese nel reverse charge;
- le prestazioni relative alla preparazione del cantiere (codice ATECO 43.12) debbano ritenersi escluse dal reverse charge.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che in caso di presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette a reverse e in parte ad IVA ordinaria, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni. Ciò in quanto il meccanismo dell’inversione contabile costituisce la regola prioritaria.
Tuttavia, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nella realtà del settore edile, la stessa Agenzia delle Entrate ammette che le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione, soprattutto nello specifico caso in cui sia previsto un unico contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, risanamento o di ristrutturazione edilizia.
In una logica di semplificazione e di certezza, l’Agenzia delle Entrate ammette quindi che in questo ultimo specifico caso, anche per le prestazioni rientranti nella lettera a-ter) trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge.