Regime dei minimi anche nel 2015, con novità previdenziali
Ormai “ufficiale”, con la conversione del Decreto Milleproroghe, l’estensione per tutto il 2015 del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
Passo indietro quindi rispetto alla Legge di Stabilità, che aveva abrogato il regime delle nuove iniziative produttive (applicabile al primo triennio di attività e con tassazione al 10%), il regime di vantaggio per l’impenditoria giovanile (utilizzabile per i primi cinque anni di attività e comunque fino al compimento dei 35 anni di età, con tassazione al 5%), e regime agevolato per gli “ex minimi”.
Sono state quindi accolte le numerose critiche al nuovo regime introdotto con la Legge di Stabilità, che oltre che risultare a volte meno conveniente (tassazione al 15%), di fatto diventava inapplicabile per molti aderenti al regime dei minimi, a causa della rimodulazione al ribasso dei requisiti di accesso all’agevolazione (ricavi massimi ammissibili spesso veramente bassi).
Per tutto l’anno 2015 quindi si ricompone la situazione in essere l’anno passato, in quanto è stato previsto che i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersi del regime dei minimi ex art. 27 commi 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e art. 1 commi da 96 a 115 e 117 della L. 244/2007, possono esercitare o mantenere la relativa opzione in misura piena per l’intero anno 2015.
Riepilogando la situazione del 2015 è ora la seguente:
- applicabilità del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
- conferma dell’abrogazione del regime delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000) e del regime degli “ex minimi”;
- applicazione del nuovo regime forfettario.
Tutto questo comunque rimane una situazione transitoria dell’anno 2015, in attesa di una ridefinizione dei regimi di vantaggio per il popolo delle partite iva, che ci si aspetta verrà profondamente innovato con la riforma fiscale attesa entro l’estate.
Ulteriore novità che interessa tutti i lavoratori autonomi e i professionisti senza cassa, iscritti esclusivamente alla gestione separata dell’INPS, è il blocco anche per l’anno 2015 dell’incremento dell’aliquota contributiva.
Inizialmente infatti nella legge di stabilità 2015 non era stato riproposto il blocco previsto negli ultimi anni, per cui avevano preso vita gli aumenti contributivi previsti dall’art. 1 comma 79 della L. 244/2007. Un ulteriore emendamento alla legge di conversione del Milleproroghe, ha ora introdotto anche per l’anno 2015 il blocco di cui sopra, con l’effetto che anche per quest’anno l’aliquota applicabile sarà quella del 27% in luogo del 30% previsto a regime. Tale emendamento prevede anche le seguenti aliquote per gli anni futuri:
- 28% per l’anno 2016 (in luogo del 31%);
- 29% per l’anno 2017 (in luogo del 32%).
Ultima novità che si segnala su questo argomento, è il nuovo regime forfettario INPS per artigiani e commercianti introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 all’art. 1 comma da 77 a 84 della L. 190/2014. Tale nuovo regime, applicabile da chi sceglierà il nuovo regime forfettario ai fini delle imposte, consiste nella possibilità di fruire di un’agevolazione data dal fatto di non applicare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento del contributo previdenziale. Pertanto, per effetto di tale regime, i contribuenti potranno versare i contributi applicando le aliquote contributive di legge all’effettivo reddito dichiarato, anche se inferiore al minimo. Non si dovranno così obbligatoriamente versare le quote fisse trimestrali (pari per l’anno 2015 a 3.451,99 euro per gli artigiani e 3.465,96 euro per i commercianti).
La richiesta può essere fatta o in fase di iscrizione, o entro il 28 febbraio di ogni anno per i soggetti già in attività che presumono di non superare i redditi minimali previsti dall’INPS.