Lo split payment
La legge di stabilità 2015, art. 1 comma 629, ha disposto che gli enti pubblici non debbano più pagare l’IVA ai fornitori di beni e servizi, ma che debbano versarla direttamente all’Erario. Rimangono estranei alla nuova disciplina solamente i fornitori che applicano la ritenuta d’acconto e quelli che effettuano operazioni in riverse charge. Il regime deve essere applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA ad esigibilità differita di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo del DPR 633/72.
La nuova disciplina si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’IVA sarà esigibile a partire dalla stessa data. In particolare, le modifiche introdotte comportano adeguamenti rilevanti e immediati sulle procedure informatiche, imponendo una nuova modalità di emissione e contabilizzazione delle fatture.
Infatti, la fattura dovrà continuare ad esporre l’IVA, mentre l’importo dell’IVA dovrà essere totalizzato nel piede della fattura insieme all’imponibile, ma dovrà anche essere prevista una riga di storno dell’IVA stessa così che sia possibile esporre un netto a pagare senza IVA. Inoltre, la fattura dovrà recare la dicitura “art. 17-ter DPR 633/72, IVA da versare a cura del committente / cessionario, scissione dei pagamenti”.
La fattura dovrà quindi essere annotata nei registri IVA esponendo imponibile e IVA, ma avendo cura di utilizzare un codice IVA che qualifichi esattamente la casistica, sia per effettuare correttamente la liquidazione periodica (che deve ovviamente ignorare tale codice), sia per compilare la dichiarazione IVA. Questo tipo di operazioni, rientrando nel volume di affari, dovrà essere totalizzato a parte nei righi che saranno a tal fine istituiti nella dichiarazione IVA annuale 2016.
Infine, la fattura dovrà essere registrata sul libro giornale. Anche in questo passaggio non si può utilizzare l’ordinario conto IVA A DEBITO. si dovrà invece istituire uno specifico conto che non confluirà nell’articolo di liquidazione periodica dell’IVA, ma andrà a chiudere il cliente per pari importo.
I maggiori problemi però, emergeranno dal punto di vista finanziario. Non incassando più l’IVA dal cliente, la situazione risulterà molto più complicata, soprattutto se il credito IVA verrà rimborsato con dei tempi superiori all’attuale dilazione di incasso dei crediti, entrando in campo sia li tema dell’asseverazione, sia quello del limite annuale di compensazione di 700.000,00 euro. Per attenuare questo effetto finanziario negativo, è allo studio un aumento dell’acconto previsto in caso di contratto stipulato con la pubblica amministrazione. E’ comunque previsto che i fornitori che a seguito di questa novità normativa si trovino a credito di IVA, abbiano facoltà (nel rispetto degli altri requisiti di legge), di ottenere il rimborso trimestralmente o annualmente. I rimborsi saranno erogati in via prioritaria, ex art. 38-bis DPR 633/72, ma per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata ai sensi dell’art. 17-ter dello stesso DPR.
L’Agenzia delle Entrate effettuerà il monitoraggio dei versamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, acquisendo ed elaborando, oltre ai dati dei versamenti, anche le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse secondo le disposizioni vigenti.